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martedì 22 gennaio 2013

Regione Puglia: 25.000 € per le imprese del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande


Sei milioni e mezzo di euro per permette ai piccoli commercianti pugliesi di migliorare la propria attività o per aiutarli ad aprirne una nuova. Queste le finalità del bando predisposto dal servizio Attività economiche e Consumatori della Regione Puglia al fine di sostenere e risollevare dalla crisi il mondo del piccolo commercio. In modo particolare, l’intervento si rivolge ai piccoli commercianti dei centri storici e delle vie cittadine tradizionalmente ricche di negozi, ma anche alle edicole, ai piccoli ristoranti, alle pizzerie, ai bar, alle associazioni tra commercianti di una stessa via o di una stessa strada, ai consorzi costituiti tra imprese di commercio al dettaglio o tra commercianti dei mercati rionali. Il Bando, dunque, offre la possibilità di ampliare l’attività, di dotarla di strumentazioni nuove, di sistemi di sicurezza innovativi, di acquisire servizi, studi e progetti, di affrontare le spese per programmi a tutela dell’ambiente e delle risorse naturali. In pratica sarà possibile ammodernare, ampliare, ristrutturare e trasferire la propria attività, ma anche aprirne una ex novo preferibilmente in centri storici o a vocazione commerciale, con la condizione che l’esercizio non sia più grande di 250 mq.
Nello specifico, il Bando prevede che ogni commerciante potrà avere a propria disposizione fino a 25mila euro a fondo perduto, mentre per le associazioni di via o di strada la somma raddoppia a 50mila. In sostanza, per un investimento di circa 36mila euro, il commerciante ne riceverà 25mila dalla Regione. Inoltre, per la prima volta l’agevolazione è rivolta esclusivamente agli esercizi commerciali cosiddetti di vicinato, quindi piccoli e con sede nei centri storici e nelle zone della città a vocazione commerciale. Ma non è tutto. Per la prima volta l’attività commerciale può essere anche esclusivamente on-line, perché viene agevolato l’e-commerce; per la prima volta in un bando destinato al commercio l’accesso è esclusivamente telematico e richiede il possesso della pec e della firma digitale sia per il commerciante che per i suoi fornitori. Secondo le previsioni della Regione Puglia potranno essere agevolati almeno 223 piccoli esercizi e 120 imprese associate per un totale di 343 esercizi, considerando che tutti chiedano il massimo contributo, cioè 25mila euro. Per accedere occorre seguire la procedura telematica indicata sul portale www.sistema.puglia.it nella sezione ‘Bandi in corso’.

Il bando in sintesi

Iniziative Agevolabili

Nuovo impianto, ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e trasferimento.
Entità del finanziamento:
  • 25.000,00 € per le PMI del commercio, pari al 70% delle spese ammesse a fondo perduto (cofinanziamento del 30%). Finanziabili circa 223 progetti in tutta la Puglia.
  • 50.000,00 € per le associazioni di via o strada, pari al 70% delle spese ammesse a fondo perduto(cofinanziamento del 30%). Finanziabili circa 20 progetti in tutta la Puglia.

 Soggetti Beneficiari
  • esercizi di vicinato come classificati dall'art. 5 comma 3 lett. a) della L.R. 11/03 (superficie commerciale <250 mq);
  • pubblici esercizi che svolgono attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande autorizzati ai sensi della Legge 287/1991;
  • titolari di autorizzazione per punti vendita esclusivi di giornali e riviste rilasciata ai sensi della L. 416/81 e D. L.vo 170/2001;
  • le Associazioni di via o di strada e consorzi costituiti tra imprese che esercitano l'attività commerciale al dettaglio nelle forme di cui ai precedenti punti a), b), c), e tra commercianti su aree pubbliche operanti nei mercati ed in possesso di autorizzazione su posteggio di cui all'articolo 5 della LR. 18/2001.


La domanda di contributo può essere presentata a partire dalle ore 12.00 del 4 marzo 2013 ed entro le ore 12.00 del 4 aprile 2013.

A parità di ordine cronologico di arrivo, avranno la precedenza:
  • interventi realizzati nei centri storici;
  • imprese a prevalente gestione femminile;
  • progetto di e-commerce;
  • progetto che contribuisce alla diffusione dell’innovazione tecnologica e dei sistemi di sicurezza;
  • progetto che contribuisce alla tutela dell’ambiente e delle risorse naturali.


<<<>>> Stiamo raccogliendo le pratiche di adesione per usufruire dell’agevolazione. Per chi fosse interessato garantiamo l’invio per tempo della domanda di ammissione a finanziamento e tutte le procedure eventuali. I ristretti tempi di lavoro e la notevole mole di dati da elaborare ci costringono ad accettare le sottoscrizioni pervenute entro il 25 Febbraio 2013. Contatti e info: capital.commerciale@gmail.com

sabato 20 ottobre 2012

Responsabilità solidale negli appalti. Le novità del DL 83/2012


Con la Circolare 08/10/2012, n. 40, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nell’art. 13-ter del D.L. 83/2012, Decreto Crescita, che hanno modificato, a decorrere dal 12/08/2012, la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi.


Il DL 83/2012 cd. "Decreto crescita" dispone la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, qualora quest'ultimo non provveda al versamento:
  • delle ritenute Irpef dipendenti
  • dell’IVA

riferite alle prestazioni fornite nell’ambito dell’appalto.
La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica (acquisendo idonea documentazione) che gli adempimenti sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. Il committente non risulta solidalmente responsabile, ma ha dei doveri di controllo; è infatti prevista una sanzione da €. 5.000 a €. 200.000 qualora proceda al pagamento del corrispettivo senza la verifica del corretto adempimento degli obblighi sia dell'appaltatore che dei subappaltatori.
Oggetto della disposizione:
i contratti "di appalto" (ivi inclusi i contratti di "subappalto") in generale, estendendosi dunque la fornitura di opere e servizi (ivi inclusa la mera fornitura di beni "complessi"personalizzati su richiesta del committente).
I contratti devono essere "conclusi" (i soggetti):
  • nell'ambito dell'attività impresa (N.B.: sono dunque esclusi i committenti privati)
  • da soggetti IRES (art. 73 Tuir) o dallo Stato o Enti pubblici (art. 74 Tuir)

Parti del contratto - la norma:
  • non si applica ai contratti conclusi tra soggetti Irpef (ditte individuali/società di persone)
  • fa riferimento ai contratti "conclusi" da soggetti IRES, senza definire la qualità contrattuale della parte; pertanto si ritiene debba trovare applicazione indipendentemente dalla posizione contrattuale della società di capitale; a titolo di esempio:
    1. si applica tra committente Srl e appaltatore Snc (o viceversa) e tra appaltatore Snc e subappaltatore Srl (o viceversa);
    2. non si applica tra la committente Snc e appaltatore ditta individuale (o viceversa) e così via.


In sintesi, l'art. 13-ter del D.L. n. 83/2012, in vigore dal 12 agosto, stabilisce che:
  • i soggetti responsabili in solido siano l’appaltatore e il subappaltatore (e non più, quindi, anche il committente);
  • tale responsabilità riguardi, oltre alle ritenute sul lavoro dipendente, la sola IVA dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto;
  • non operi la limitazione temporale della responsabilità (fissata dal testo originario in due anni dalla cessazione dell’appalto);
  • la responsabilità solidale dell’appaltatore viene meno se questi, prima del pagamento del corrispettivo, verifica il corretto adempimento degli obblighi in capo al subappaltatore;
  • l’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore;
  • il  pagamento  del  corrispettivo,  dovuto  dal  committente  all’appaltatore,  è  subordinato all’esibizione della documentazione che attesti il corretto adempimento dei predetti obblighi da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, a pena di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000.
  • è  prevista la  possibilità  per  il  committente  di  sospendere il  pagamento del corrispettivo fino all’esibizione dei predetti documenti,
  • la disciplina si applica ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che operano nell’ambito di attività rilevanti a fini IVA e dai soggetti IRES, mentre sono escluse le stazioni appaltanti pubbliche (e i soggetti di cui all’art.3, co.33, del D.Lgs.163/2006);
RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI
dopo le modifiche introdotte dall'art. 13-ter DL 83/2012 Soggetto Azione Effetti dell'inadempienza
Soggetto
Azione
Effetti dell'inadempienza
Committente
Provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore, previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che, gli adempimenti relativi agli obblighi tributari sono stati correttamente eseguiti dal medesimo appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. In caso contrario può non procedere al pagamento
Se procede ugualmente al pagamento, senza acquisire la documentazione, opera la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000.Non opera la responsabilità solidale
Appaltatore
Verifica, prima del pagamento del corrispettivo, il corretto adempimento degli obblighi del subappaltatore, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, in relazione al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto
Opera la responsabilità solidale con il/i subappaltatore/i per gli omessi versamenti di questi, oltre a non ricevere i pagamenti a saldo dal committente.
Subappaltatore
Deve fornire documentazione dei versamenti all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto
Opera la responsabilità solidale. Mancato pagamento delle prestazioni e forniture da parte dell'appaltatore.



L.S.

martedì 11 settembre 2012

La cessione di quote nella Srls


Stando alle prime interpretazioni normative delle camere di commercio, la cessione/trasferimento di quote della S.r.l.s. è di competenza dei notai e non dei commercialisti. Il presupposto alla base di tale chiarimento va ricercato nella verifica dell'età anagrafica di ciascun componente della società (inferiore ai 35 anni). Pertanto, solamente la categoria del notariato è in grado di poter legalmente intraprendere tale accertamento. A supporto di tale tesi, vi è la natura dell'atto costitutivo standard, stabilito per questo tipo di società in base all'articolo 2463 bis c.c, che premette l’immodificabilità dello stesso salvo alcuni elementi in termini di personalizzazione. È chiaro quindi che in caso di cessione di quote da parte di un soggetto under 35 verso un altro over 35, il notaio in sede di controllo anagrafico delle parti disporrà l'impossibilità di trascrizione di suddetto atto.
I dubbi principali per la società a responsabilità limitata semplificata, vertono quindi su una serie di atti che sono destinati a verificarsi lungo il percorso di vita societaria. Per esempio, cosa accadrebbe in caso di superamento del 35º anno di età da parte di uno dei soci o del socio unico? In base all'interpretazione normativa tale ipotesi si aprirebbero una serie di scenari possibili: la modifica dell'atto costitutivo da S.r.l.s a S.r.l, oppure la cessione della quota del socio over 35 ad un nuovo socio under 35, ancora la trasformazione da S.r.l.s a S.r.l.c.r (S.r.l. a capitale ridotto anche per over 35), in soluzione estrema la liquidazione della società.
Un altro elemento fondamentale inerente la S.r.l.s. riguarda la funzione della capitale sociale (minimo 1 euro) come forma di garanzia (in termini di responsabilità limitata) dei soci. Ricordando inoltre che, a differenza della S.r.l. normale il capitale sociale della S.r.l.s. deve essere interamente versato al momento della costituzione e sono possibili solo conferimenti in denaro. Infine, a chi pensasse di essere agevolato dalla consentita sottocapitalizzazione della società (sino a 1 euro), che la disciplina della srls non deroga alla disciplina ordinaria in tema di riduzione per perdite del capitale e conseguente scioglimento della società.

LS

martedì 28 agosto 2012

S.r.l. semplificata. Dal 29 agosto lo start-up dei notai


Da domani 29 agosto i notai potranno presentare presso il Registro delle Imprese atti costitutivi di s.r.l in forma semplificata. Il Ministero della Giustizia, lo scorso 23 giugno, con il decreto n. 138, ha predisposto il modello di statuto da adottarsi per le società in questione. Si tratta di un insieme di regole standard, semplificate il più possibile rispetto a una " Srl classica", esse hanno come caratteristica principale la standardizzazione della forma di elaborazione dell'atto. In base alle disposizioni del legislatore, la forma basica dello statuto potrà essere implementata (con alcune eccezioni), nei caratteri e nella forma esclusivamente prevista per la società a responsabilità limitata semplificata. A titolo d'esempio, si consideri la possibilità di meglio adattare le prerogative dei soci in termini di trasferimento delle quote. In questo caso, infatti, è possibile attingere alle regole previste dalla normale Srl (per il trasferimento delle partecipazioni, art. 2469 comma 1, c.c.), ad implementazione dello statuto semplificato. La normativa, in merito all'applicazione o meno di ulteriori elementi "personalizzanti" è ben chiara: in mancanza di specifici riferimenti a elementi tipici della Srl  oppure estranei, si considererà valido lo schema standard di statuto della Srl semplificata.
Le novità principali alla base della nuova disciplina societaria, sono state elaborate al fine di rendere di maggiore attrattività l'aggregazione sociale in forme imprenditoriali soprattutto per i giovani, pertanto, gli elementi che contraddistinguono fortemente la Srl semplificata sono: semplicità e economicità nella costituzione.
Rispetto ad una Srl classica, le novità più rilevanti per la Srl semplificata sono:
  1. età dei/del soci/o: non superiore al 35º anno d'età, la verifica formale è affidata al notaio;
  2. capitale sociale: può variare da un minimo di 1 euro a massimo 9.999,99 euro. Dovrà essere interamente versato al momento della costituzione;
  3. denominazione sociale: oltre al nome della società dovrà seguire la dicitura "società a responsabilità limitata semplificata" e le specifiche sedi (principali e secondarie) dei comuni dove è svolta l'attività;
  4. cessione di quote: coerentemente alle disposizioni anagrafiche della costituzione, è vietata la cessione di quote a soggetti che non abbiano i requisiti di età stabiliti per la Srl semplificata;
  5. amministrazione e gestione: la società può nominare uno o più amministratori a patto che questi siano soci della stessa società;
  6. assemblea: se si prevede di affidare le decisioni all'organo assembleare, questo dovrà essere presieduto dall'amministratore/i o presidente unico della società.

Oltre alla riduzione del capitale sociale minimo di costituzione, sono previsti una serie di vantaggi economici in sede di nascita della Srl semplificata. Nello specifico, si ha esenzione di:
  • diritti di segreteria per la comunicazione unica al registro delle imprese;
  • imposta di bollo;
  • oneri notarili di base (non si esclude l'applicazione di costi di natura accessoria).

LS

lunedì 13 agosto 2012

Ipoteca iscritta anche in caso di sospensione della cartella esattoriale


L’ipoteca del concessionario resiste anche alla sospensione dell’esecutività della cartella di pagamento eventualmente accordata dal giudice tributario. O meglio, il provvedimento di sospensione della cartella esattoriale non è di ostacolo all’iscrizione ipotecaria. Lo snodo cruciale del problema è il rapporto tra l’ipoteca, disciplinata dagli articoli 2808 e seguenti del codice civile, e quella di cui all’articolo 77 dpr 602, del 1973. La prima «attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione». La seconda invece ha diversa natura. Il disposto di cui all’articolo 77, comma 2, dpr 602/73 prevede che se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il 5% del valore dell’immobile da sottoporre a espropriazione, l’agente della riscossione, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. In questo caso, l’iscrizione ipotecaria non ha natura esecutiva, ma di garanzia reale e rientra tra le facoltà dell’agente della riscossione. L’eccepita sospensione dell’esecutorietà dell’atto per il quale è stata eseguita l’iscrizione ipotecaria, non ha alcuna ripercussione La sospensione dell’esecuzione non inficia, comunque, gli atti esecutivi precedentemente posti in essere, inibendo esclusivamente la prosecuzione della procedura. Peraltro, sempre in tema di contenzioso, l’articolo 19, comma 1, lettera e-bis), del dlgs 546/1992, prevede l’impugnabilità dell’iscrizione di ipoteca, ma non della comunicazione dell’iscrizione. Questa, infatti, non viene notificata, ma solo comunicata ex articolo 6 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e articolo 21-bis della legge 241/1990 (sul procedimento amministrativo). Ne consegue che la comunicazione ha l’esclusivo scopo di rendere edotto il contribuente della garanzia reale attuata dall’agente della riscossione, scopo che si ritiene conseguito con la comunicazione dell’avvenuta iscrizione, dei titoli esecutivi che la giustificano, degli immobili colpiti, dell’importo iscritto, delle modalità di impugnazione dell’iscrizione avanti la Commissione tributaria competente.

venerdì 10 agosto 2012

Le opzioni come strategia di market holding

Nei mercati azionari, così come in tutti mercati dei derivati, esistono innumerevoli sistemi di negoziazione che hanno come obiettivo finale quello di creare un ritorno economico tra le parti interessate. Una strategia di negoziazione (trading) abbastanza comune agli operatori del settore è lo scalping. Lo scalping si basa sull'acquisto ad un prezzo bid e la vendita ad un prezzo ask in un frame temporale brevissimo. In questo modo, accade che analizzando ogni singola operazione i profitti per ogni singolo trader potrebbero essere molto piccoli, però, se estendiamo questa concezione ad un numero multiplo di operazioni con successo giornaliere, è chiaro che ci dobbiamo aspettare profitti significativi. Una strategia di scalping in ogni modo richiede mercati particolarmente liquidi, se consideriamo il mercato petrolifero e quindi tutti prodotti ad esso correlati possiamo ben pensare che il vincolo della liquidità viene pienamente rispettato. Una strategia alternativa di trading, considera la speculazione direzionale in base ai movimenti previsti del contratto sottostante. Se uno speculatore riesce ad anticipare correttamente le direzioni del mercato, prendendo una corretta posizione, questo può aspettarsi dei profitti. Ma, anche quando i mercati si muovono nella direzione prevista, investire con le stesse regole per esempio in opzioni può essere non necessariamente profittevole. Esistono innumerevoli forze che interagendo tra di loro possono influenzare il prezzo di un'opzione oppure di un futures. Se, la sola analisi di un trader si basa sul movimento direzionale, sarà sicuramente coveniente prendere una posizione sull'attività sottostante piuttosto di utilizzare strumenti derivati. È bene a questo punto ricordare che la maggior parte dei trader che operano all'interno di compagnie quali hedge fund, banche d’investimento e market making, utilizzano strategie di spread trading. Dato che le opzioni sono valutate in base alla legge della probabilità dato che la legge della probabilità può avere un risultato positivo in un'estensione temporale troppo lunga, operare in opzioni comporta spesso mantenere posizioni per periodi di tempo molto lunghi. Sfortunatamente, andare oltre periodi di attesa brevi, comporta assumersi il rischio che  causa di cambiamento delle condizioni di mercato facendo si che il derivato assuma prezzi tali da compromettere profitti inizialmente stimati. Infatti, oltre il breve periodo non vi sono garanzie che un'opzione reagisca proporzionalmente all'attività sottostante e quindi considerando il prezzo teorico. Una strategia di spread trading consente agli operatori di trarre profitti (arbitraggi) nel momento in cui le opzioni non incorporino il "giusto prezzo", in questo modo, sono in grado di ridurre l'effetto negativo dato dal cambiamento repentino delle condizioni di mercato garantendosi quindi un buon margine di sicurezza nel portare a maturazione una opzione.

LS

giovedì 9 agosto 2012

LIE – Lista italiani lavoratori all’estero. Dal 15 settembre le istanze anche on line


La procedura si rivolge sia alle aziende, che devono presentare le richieste di autorizzazione per l’invio di lavoratori italiani (o comunitari) in paesi extra Ue per attività di lavoro; e sia i cittadini, italiani e comunitari, che desiderano intraprendere esperienze di lavoro in paesi extra Ue, i quali a tal fine devono iscriversi nella Lista e ottenere il preventivo nullaosta al lavoro. Il sistema Lie, inoltre, interessa anche lo stesso ministero del lavoro, che gestisce i dati della lista, e il ministero degli affari esteri, che è chiamato a esprimere un parere preventivo sui dati di sicurezza nei paesi extra d’invio dei lavoratori.
Dal 15 settembre, le istanze andranno presentate dal sistema telematico «Lie» (lista degli italiani che intendono lavorare all’estero) presente sul portale internet Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) del ministero del lavoro. Fino al 31 gennaio 2013, tuttavia, le domande si potranno presentare anche su carta. Lo spiega il ministero del lavoro nella nota protocollo n. 11377/2012.
La novità interessa la procedura di autorizzazione al lavoro all’estero, per la quale è stato sviluppato il nuovo sistema informativo Lie.
Attualmente le domande per il rilascio del nulla osta vanno presentate al ministero del lavoro e una copia è spedita alla direzione regionale del lavoro competente in base alla sede del richiedente. L’autorizzazione è rilasciata entro 75 giorni (90 giorni se presentata dall’estero). Con la recente nota, il ministero comunica la de materializzazione dell’intero procedimento che viene trasferito su un sistema informativo, operativo a partire dal 15 settembre con un periodo sperimentale fino al 31 gennaio 2013. Durante questo periodo verranno accettate anche le richieste in modalità cartacea. Al termine, ossia dal 1° febbraio 2013, tutte le richieste andranno presentate esclusivamente per via telematica.

mercoledì 8 agosto 2012

Carcere per l'imprenditore che dispone stipendi inferiori al netto in busta


Un problema particolarmente sentito nel nostro paese, soprattutto nel sud Italia, riguarda la cattiva consuetudine di elargire uno stipendio ai dipendenti privati inferiore rispetto a quanto riportato in busta paga. È la condizione tipica nella quale si ritrovano migliaia di persone che, costrette a subire condizioni lavorative sfavorevoli, accettano di malgrado un trattamento economico iniquo. Lo svantaggio principale sottostante questo tipo di pratica è la disparità fiscale in capo al dipendente che accetta tale costrizione rispetto al lavoratore che percepisce uno stipendio in linea al cedolino. In pratica, il primo, non solo dovrà accontentarsi di una retribuzione inferiore, ma si ritroverà costretto a pagare imposte (sottoforma di trattenute) su emolumenti mai percepiti. Dall’altra parte invece, l’imprenditore disonesto, oltre a garantirsi un vantaggio competitivo dato dall’imputazione a costi della produzione di oneri mai sostenuti, potrà utilizzare questo sistema come prassi di ribasso generalizzato delle retribuzioni.
Con la sentenza 31535/12, pubblicata il 3 agosto dalla seconda sezione penale della Cassazione: l’imprenditore che impone ai suoi dipendenti stipendi più bassi di quelli che risultano dai cedolini dovrà rispondere del reato di estorsione con pene che vanno dall’ammenda al carcere. Alla base della sentenza in oggetto vi è la legittimità dell’imputazione a reato di estorsione, quest’ultimo pertanto, si prefigura come quella condotta del datore di lavoro che, di fronte alla legittima aspettativa di assunzione da parte del lavoratore, costringe l’aspirante dipendente ad accettare condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi. Lo stesso vale per il datore che, nell’imporre le pratiche illegali si approfitti delle condizioni del mercato del lavoro, dove l’offerta prevale sulla domanda.
Un passo sicuramente importante della giurisprudenza volto a contrastare il fenomeno. Il problema però potrà essere seriamente contrastato nel momento in cui, in seguito alla denuncia del dipendente di paga non conforme, si attivino quegli strumenti legislativi atti alla sua tutela.

LS

martedì 7 agosto 2012

Guerre e prezzo del petrolio. Due fenomeni correlati?


Si potrebbe pensare che i conflitti bellici che hanno interessato e che tutt'oggi interessano il Medioriente siano i diretti responsabili delle variazioni del prezzo del petrolio. Purtroppo questa correlazione risulta essere ben più lontana dalla realtà. Una più probabile relazione, forse, potrebbe essere verificata dal fatto che lo scoppio di una guerra comporti la riduzione se non l'interruzione della produzione che a sua volta si riflette in una contrazione dell'offerta e che quindi potrebbe avere come conseguenza forti variazioni dei prezzi. Una visione più accurata del fenomeno porta a considerare come in risposta di una guerra o quanto meno di una minaccia di conflitto nel Medioriente, c’è un aumento della domanda “precauzionale” di petrolio (nel dubbio si tende ad accumulare), la quale a sua volta, porterà ad un aumento del prezzo del petrolio. Tutto ciò è sensibilmente verificabile quando l'offerta di greggio risulta inelastica al pari di quando i produttori attraverso fasi di inefficienza produttiva. In quest'ultima interpretazione, la guerra muove la domanda di petrolio invece che l'offerta. Si ha quindi uno spostamento della curva della domanda poiché i consumatori di petrolio cominciano ad accumulare scorte quando avvertono la sensazione di un'imminente riduzione dell'offerta petrolifera. Questa seconda interpretazione potrebbe aiutarci a spiegare le diverse similitudini e differenze che si sono susseguite durante ogni conflitto bellico.
La più grande limitazione è constatabile dal fatto che grandi movimenti di prezzo sono la conseguenza di cambiamenti inosservabili e a volte di aspettative imprevedibili. Nell'analisi dei conflitti bellici riguardanti l'andamento dell'offerta e della domanda, dobbiamo considerare un ulteriore aspetto che a volte viene tristemente tralasciato: la diversa intensità di variazione dei prezzi che ogni conflitto bellico causa. Per esempio, analizzando i grafici precedenti (2 e 3), possiamo notare come nonostante i tagli di produzione avvenuti in seguito al conflitto Iran-Iraq del 1980 e la guerra del Kuwait 1990, gli effetti che si sono avuti in termini di shock di prezzo sono stati benché diversi: la guerra del Kuwait fece registrare uno shock dei prezzi molto più accentuato rispetto al conflitto Iran-Iraq. Curiosamente però Hamilton (2003) fece notare come nonostante la marcata differenza di prezzi registratasi, la differenza produttiva per ambedue i conflitti fu curiosamente simile: 7.2% e 8.8%.
Un ulteriore elemento che merita attenzione nell’analisi degli shock petroliferi del passato, è il coefficiente tempo di alcuni dei più grandi aumenti di prezzo che hanno visto una forte influenza politica. Per esempio, durante il 1979 l'aumento dei prezzi fu  costante per più di metà anno, questo infatti venne attribuito come conseguenza della Rivoluzione Iraniana (successivamente si assisterà all'entrata in guerra del paese contro l’Iraq 1980). Inoltre, pur non mettendo in dubbio il taglio produttivo di quel periodo come conseguenza della rivoluzione, non è chiaro come i tagli temporanei di produzione avvenuti dopo l'ottobre del 1978 possano essere correlati ad una rapida  escalation del prezzo del petrolio registratasi successivamente al maggio 1979.
Curiosamente è possibile notare come gli aumenti di prezzo del 1979-1980 siano completamente diversi da quelli che seguirono i conflitti del 1990; differenza dei picchi di prezzo raggiunti che si susseguirono nella fase post bellica. Non è chiaro anche il perché di una diversa reazione in termini di variazione di prezzo nonostante la natura degli shock fu identica e neanche un aumento dei prezzi successivo al ripristino delle esportazioni da parte dell’Iran.
L'evidenza pone in luce la mancanza di una correlazione perfetta tra i tagli di output causati dalle guerre e l'aumento del prezzo del petrolio. Invece, l'effetto dipende moltissimo dalla risposta degli altri produttori di petrolio (per esempio Arabia Saudita paese con la più alta capacità di accumulazione) e dalle condizioni della domanda sul mercato del greggio. Entrambe riflettono la condizione macroeconomica globale e quindi pongono in evidenza le eventuali paure dei consumatori in merito al futuro livello di output. Sebbene l'incertezza sul futuro andamento produttivo potrebbe far muove il prezzo di petrolio anche in assenza di fenomeni bellici probabili, un caso di particolare interesse potrebbe essere quello inerente alla guerra dell’Iraq nel 2003. Come si evince da grafico 2 la guerra irachena fu chiaramente anticipata in termini di variazione dei prezzi, questo caso è completamente diverso dagli altri conflitti registratisi in passato. Tutti gli aumenti di prezzo osservati potrebbero essere imputati ad una escalation di incertezza globale. Il confrontando dei dati relativi all'andamento dei prezzi nell'estate del 2002 (quando la possibilità di un nuovo conflitto iniziò ad essere oggetto di discussione) e i prezzi del greggio nel marzo 2003, fecero aumentare il livello di incertezza (a causa di una probabile escalation di conflitto) con variazioni di prezzo che oscillarono tra i 50 e 60 dollari al barile. Questo risulta essere approssimativamente lo stesso ammontare per il quale il prezzo registrò una discesa al termine della guerra.
 Sicuramente, un aumento della paura riguardante l'offerta futura di petrolio che interessa esclusivamente un paese potrebbe estendersi a macchia d'olio anche per i restanti paesi produttori del Medioriente. In particolar modo ogni paese interessato da effetti avversi sulla stabilità politica genererà conseguentemente un clima d’incertezza. Similmente, avversità quali per esempio gli attacchi dell'11 settembre 2001, la guerra in Afganistan, l'invasione del Libano da parte di Israele nel 1982 e i conseguenti scontri con la Siria o la questione riguardante la striscia di Gaza ed i suoi territori occupati hanno delle ripercussioni sulla stabilità politica su tutti i maggiori produttori di petrolio e di conseguenza, ogni evento, può determinare un cambiamento di aspettative sull'andamento del prezzo del greggio. A volte però nonostante questioni politiche rilevanti che abbiano come conseguenza un conflitto bellico non si verificano estreme variazioni dei prezzi, tutto questo porta confermare la nostra tesi in merito alla mancanza di correlazione perfetta tra eventi politici e paura di un'interruzione della produzione petrolifera. Mabro (1998) afferma che in assenza di rigidità della domanda del mercato petrolifero, incandescenze politiche sono  improbabili nello spostare la curva dei prezzi del petrolio.

LS

lunedì 6 agosto 2012

Quando i titoli di stato erano risk free


Fino a qualche tempo fa con l'espressione risk free identificavamo quel benchmark di rendimento collegato ai titoli a “rischio nullo”:  per antonomasia i titoli di stato (T-Bond). Il risk free (d'ora in avanti rf) rappresentava quel cuscinetto sicuro al di sotto del quale i rendimenti dei propri risparmi o investimenti non sarebbero mai andati. Lo stesso indicatore era ed è alla base dei principali teoremi finanziari che studiano le combinazioni rischio rendimento. Per esempio, nel modello del CAPM (Capital Asset Pricing Model), si conviene nell’identificazione del Market Risk Premium come quella componente aggiuntiva di rendimento dato per accettare un rischio d’investimento maggiore del risk free. È come se dovessimo dare un prezzo a due opzioni del tipo: percorrere una strada più lunga dell’altra. Sicuramente, caeteris paribus, percorrere la strada più lunga avrà un prezzo maggiore rispetto l’opzione di percorrere quella più breve. Nello stesso modo, accettando un rischio maggiore, l’investitore razionale pretenderà un rendimento maggiore rispetto ad una attività priva di rischio.

Quello che sta accadendo negli ultimi tempi sembra davvero stravolgere tutte le teorie finanziarie fino ad ora elaborate. È mai davvero possibile che l’incremento esponenziale del rendimento dei titoli di stato italiani e spagnoli siano da giustificare nell’aumento della percezione di rischio da parte degli investitori? Se investire nello stato rende tra il 6 e il 7% (rf), quanto allora dovrebbe realmente rendere investire in obbligazioni, azioni, depositi, ecc.?

La risposta unica alle domande che ho posto a me stesso è semplicemente: “l’opposto”. Prendiamo per esempio il rendimento di un semplice conto deposito (min. 2 max 5%),le obbligazioni di importanti aziende italiane (es. Eni max 6%). Il paradosso va ricercato nel fatto che, il maggior rendimento richiesto per accettare maggior rischio (MRP) sia diventato meno remunerativo di un risk free. Sarebbe azzardato dire che il MRP e il RF si sono scambiati i ruoli?

Un ulteriore pagina della storia della finanza sembra si stia scrivendo negli ultimi tempi. I paradossi più eclatanti vanno dall'eccessiva volatilità dei titoli di stato italiani e spagnoli al rendimento negativo registrato negli ultimi giorni dai titoli di stato tedeschi: rendimento negativo. Vediamo nel dettaglio cosa vuol dire. Significa che gli investitori, pur di mantenere una posizione di “sicurezza” del proprio capitale preferiscono investirlo in attività a rendimento zero (negativo al netto dell'inflazione) piuttosto che mantenere posizioni liquide, sicuramente più esposte alle impennate inflazionistiche di breve periodo. Nella posizione opposta invece, troviamo i titoli italiani e spagnoli, fortemente colpiti dalla speculazione finanziaria degli ultimi tempi, si tratta di bond che, pur garantendo un determinato rendimento a breve, medio o lungo termine, sono altamente influenzati dalle oscillazioni di prezzo del valore nominale.
Nello specifico, quando i tassi di rendimento dei titoli di stato aumentano a causa di un incremento del rischio percepito dagli investitori, il relativo valore nominale diminuisce.

In pratica, nello scenario economico attuale, investendo in obbligazioni di stato ad alta volatilità significa accettare un rischio perdita alto, specialmente nel breve periodo. Il rendimento (certo) che assicura lo stesso titolo, potrebbe essere cancellato dalla variazione del valore nominale dell'attività sottostante.
È davvero giusto continuare a parlare di titoli di stato come investimenti risk free?


 LS

venerdì 3 agosto 2012

La razionalità limitata nello start-up


Negli ultimi tempi, a causa della contrazione del mercato del lavoro e della pungente crisi economica, tante piccole realtà imprenditoriali cercano la loro opportunità per nascere e svilupparsi, in parole povere: “tanta voglia di start-up”. È sicuramente positivo, in particolar modo per i giovani avere la capacità di pensare e sviluppare soluzioni innovative da trasformare in concrete realtà imprenditoriali, nello stesso tempo però la scarsa conoscenza e l’eccessiva aleatorietà del percorso imprenditoriale che si vuole seguire sono causa di insuccesso dell’iniziativa.
L’errore più comune che si commette nel voler diventare imprenditori è omettere al nostro “spirito del fare” alcune domande fondamentali. Si è infatti portati ad immaginare quale sarà il risultato finale della nostra iniziativa piuttosto che quale sarà il percorso da seguire per arrivare al conseguimento di un risultato specifico. Nella mia esperienza da consulente, ho incontrato spesso tanti ragazzi pieni di idee e tanta voglia di fare ma carenti di metodo, significa: aver incontrato potenziali imprenditori che avevano in mente un “ideale”, diverso dall’idea, senza gli strumenti conoscitivi atti alla realizzazione.
Credo fermamente che, il percorso di un giovane imprenditore nella nascita di una Start-up sia complicato e pieno di insidie da superare, l’idea d’impresa comporta sacrifici, in primis di tipo economico ma anche di tempo da dedicare e soprattutto costanza sul percorso da seguire, e voglia di conseguire un risultato. È per questo motivo che, nella fase “embrionale” dello sviluppo di un’idea imprenditoriale, cerco di comunicare al futuro imprenditore l’importanza dell’autoanalisi attraverso la risposta ad alcune semplici domande: 1-Come intendi sviluppare il tuo percorso d’impresa; 2-pensi di riuscire a sopportare finanziariamente l’impresa che andrai a creare; 3- quali sono le caratteristiche che identificano al meglio il prodotto/servizio che andrai a offrire; 4- come immagini il risultato finale.
Sono delle semplici domande che contraddistinguono chi effettivamente è in grado di diventare imprenditore e chi no. Del resto, il ruolo che identifica il “prenditore di rischio” non è per tutti, non si tratta di una discriminante sulle capacità individuali, bensì consapevolezza di comprendere come non possiamo essere tutti imprenditori, tanto quanto tutti dipendenti. Un sistema economico efficiente di fatti, si compone di buoni imprenditori e buoni operai, ad ognuno il ruolo che gli compete…
Ritornando alla nascita dell’idea d’impresa accomunata da individualità davvero predisposte, è bene evidenziare come, nello start-up, spesso e volentieri non si è in grado di agire, è come se tante belle idee rimanessero appese ad un albero. È proprio questa, a mio modesto avviso, una delle fasi fondamentali per lo sviluppo dell’idea, solamente una consulenza mirata e in grado di comprendere una buona parte della variabili, può essere di notevole aiuto.
Herbert Alexander Simon, una delle più fulgide menti del secolo scorso, affermava che: “Gli uomini agiscono in catene tendenzialmente ininterrotte di mezzi e di fini, dove ogni azione serve a prepararne un’altra e queste catene consentono di affermare che, in linea principio, i comportamenti di umani, e nello specifico i comportamenti economici-amministrativi, sono orientati da criteri di razionalità limitata…”. L’obiettivo di questa citazione è importate per comprendere il ruolo “della razionalità limita” che l’imprenditore, nella fase di “eccentrica enfasi iniziale” potrebbe avere.
Penso quindi che, lo sviluppo e la nascita d’impresa debbano seguire un percorso ben definito: da una parte un attento studio e mappatura logica dei processi economici e amministrativi (ruolo che dovrebbe coprire il consulente), dall’altra, il vero imprenditore libero di sviluppare e testare le diverse congetture teoriche e pratiche della sua business idea. 

LS

giovedì 2 agosto 2012

Pubblicità sulle gru: superato il limite dimensionale si paga.


A breve, i cartelloni pubblicitari “fuori misura” apposti sulle gru dei cantieri, dovranno pagare la tassa pubblicitaria comunale.  Il nuovo provvedimento è datato 26 luglio 2012, è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed è stato anticipato sul sito del dipartimento delle finanze. Esso definisce le modalità applicative dell’imposta comunale sulla pubblicità per queste fattispecie, in base alle prescrizioni dell’art. 3, comma 16-sexies, del dl 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
Ad essere interessati da questa novità normativa saranno tutti i mezzi utilizzati nei cantieri edili, nello specifico sono state dettate disposizioni in merito a gru mobili e a torre, ma anche terne, scavatori, ecc. La necessità di dotarsi di un nuovo insieme di regole, nasce dalle continue dispute interpretative sviluppatesi tra i concessionari della riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e i contribuenti. La contesa fino a ieri ha riguardato le dimensioni del marchio apposto sui mezzi. Le tesi avvallate durante la controversia, da una parte hanno fatto leva sull’utilizzo del marchio dei mezzi come strumento di identificazione dell’azienda produttrice, dall’altra,  sulle dimensioni “extra large” che fanno pensare più ad un fine pubblicitario piuttosto che identificativo. Quest’ultima considerazione, è alla base della nascita del presupposto di imposizione per fini pubblicitari, da applicarsi con le modalità previste dall’art. 12, comma 1, del dlgs n. 507 del 1993.
Il nuovo provvedimento succitato, per far chiarezza sull’applicazione o meno dell’imposta sulla pubblicità, ha disposto che, non potranno essere tassate le imprese edili che appongono cartelloni pubblicitari sui mezzi da lavoro se le dimensioni d’area dei tabelloni sono contenute entro specifici limiti.

Dimensione del cartellone
Caratteristiche spaziali del mezzo
MAX 2 metri quadrati
MAX 10 metri lineari in altezza
MAX 4 metri quadrati
MIN 10.01 MAX 40 metri lineari in altezza
MAX 6 metri quadrati
Da 40.01 metri lineari di altezza in su

Per le altre tipologie di mezzi da cantiere, il MEF ha stabilito che la superficie del cartellone utilizzato, per non considerarsi pubblicità, non dovrà mai eccedere il 20% dello sviluppo potenziale in altezza.
In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, le imprese produttrici avranno sei mesi di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni normative.
LS 

mercoledì 1 agosto 2012

Novità dalla mediazione tributaria. Un nuovo protocollo rafforza l'istituto


La mediazione tributaria è uno strumento normativo che punta a definire le questioni in sede amministrativa, migliorando il rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria. Nei giorni passati, ha costituito oggetto di un «Protocollo d’intesa» sottoscritto dall’Agenzia delle entrate (Direzione regionale del Lazio) e l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma.
Un articolato testo che inquadra gli strumenti utili a favorire la mediazione tributaria (art. 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546) nella prospettiva di «migliorare la qualità degli atti amministrativi» e di «contribuire a sviluppare riconciliazione tributaria». Come è noto la mediazione tributaria offre ai contribuenti la possibilità di rappresentare rapidamente, dialogando con l’Ufficio dell’amministrazione finanziaria, le proprie ragioni al fine di difendersi rapidamente, questo nella prospettiva di «soluzioni legittime e trasparenti, rimuovendo eventuali vizi dell’atto amministrativo». D’altro canto, la mediazione rappresenta una duplice elevata opportunità, sia per l’amministrazione che per la collettività poiché mira a ridurre il peso del contenzioso di importo inferiore a 20 mila euro.

Il «Protocollo d’intesa» dispone un articolato ben dettagliato che ruota attorno agli impegni dell’Ordine, agli impegni dell’Ufficio, al monitoraggio dell’andamento della mediazione, oltre che alla divulgazione dello stesso documento protocollare ai soggetti interessati. L’Ordine ha assunto impegno a divulgare le opportunità della mediazione, a «evidenziare il carattere preventivo e obbligatorio dell’istituto», a supportare il contribuente indicando i recapiti (Pec, mail o fax) presso i quali lo stesso intende ricevere informazioni sul procedimento di mediazione. Inoltre, l’Ordine si impegna a che i propri iscritti siano sensibilizzati a partecipare, in maniera fattivamente collaborativa, al procedimento di mediazione con l’obiettivo di pervenire  in linea con il principio della giusta imposizione alla equa definizione del procedimento, nel quadro anche dei diritti sanciti dallo Statuto del contribuente.

Analogamente l’Ufficio ha assunto con il Protocollo una serie di impegni ben individuati, a cominciare dall’esame sistematico e compiuto di tutte le istanze con spirito di collaborazione. Nel caso in cui l’istanza posta risulti improponibile, l’amministrazione finanziaria comunicherà al contribuente, possibilmente entro 20 giorni, le motivazioni dell’improponibilità. L’Ufficio, oltre ad accogliere le istanze quando ne sussistano i presupposti, potrà concedere al contribuente, su sua richiesta, la sospensione, parziale o totale, dell’esecuzione dell’atto impugnato. Anche da parte dell’Ufficio, principio della giusta imposizione e diritti sanciti dallo Statuto del contribuente, dovranno ispirare un sereno contraddittorio, fino a formulare una proposta di mediazione quando ne ricorrano i presupposti.

L’amministrazione, inoltre, dovrà accuratamente informare il contribuente circa le modalità per perfezionare la mediazione e ritenere validi i pagamenti anche quando, per errore scusabile, le somme siano lievemente inferiori a quelle dovuto ovvero siano versate con lieve ritardo. Quando il procedimento evolve verso un esito negativo l’Ufficio si impegna a fornire una motivazione dettagliata e accurata del diniego dell’istanza. Nella sua parte conclusiva il Protocollo impegna le due parti, Ordine e Ufficio, a monitorare costantemente, anche attraverso incontri periodici, l’andamento della mediazione tributaria. In questa prospettiva, è prevista la costituzione di un nucleo di esperti, scelti in pari numero tra i funzionari dell’amministrazione finanziaria e gli iscritti all’Ordine di Roma, che effettui una ricognizione della giurisprudenza delle commissioni tributarie locali al fine di una efficace trattazione delle istanze di mediazione puntando a una giusta imposizione.

martedì 31 luglio 2012

Le scritture contabili salvano il piccolo imprenditore dal fallimento


Una domanda che spesso mi viene posta riguarda l'assoggettabilità a fallimento di un piccolo imprenditore titolare di una ditta individuale. Nel corso degli anni passati, con l’evoluzione della normativa sulla legge fallimentare, nuovi scenari giuridici si sono aperti nella giungla della giurisprudenza. Ad oggi, l’art. 1 della legge fallimentare prevede che sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori.
Non sono soggetti a fallimento, quindi, nemmeno i piccoli imprenditori esercenti un’attività commerciale in forma individuale o collettiva che pur superando la prevalenza di lavoro altrui sul proprio (condizione per essere artigiano):

Vincolo patrimoniale
Attivo patrimoniale annuo non superiore a € 300.000 nei tre esercizi precedenti la dichiarazione di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore.
Vincolo economico
Ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000 realizzati negli ultimi tre esercizi o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore.
Vincolo finanziario
Debiti anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila.
Debiti scaduti e non pagati di ammontare non inferiore a € 30.000

Con la sentenza n. 13542/12 pubblicata il 30 luglio 2012, viene "depotenziato" lo status di piccolo imprenditore non assoggettabile a fallimento. La Suprema Corte evidenzia come anche il soggetto piccolo imprenditore può essere assoggettato a procedura di recupero forzato del credito nel momento in cui vengono meno i vincoli patrimoniali, economici e finanziari schematizzati nella tabella in alto. In questo caso, la stessa sentenza, stabilisce come sia inutile invocare l'inversione della prova, ovvero attribuire al creditore il compito di dimostrare che i vincoli succitati siano stati violati. A difesa del piccolo imprenditore, nonostante il regime di esenzione, possono far prova le scritture contabili. Per mezzo di queste, sarà il diretto interessato (l'imprenditore) a fornire all'autorità giudiziaria la prova inequivocabile che i vincoli in questione non abbiano concorso al fallimento. Appare dunque chiaro che, superato un certo volume d'affari, anche per il piccolo imprenditore sia utile, nonostante il regime opzionale, dotarsi di scritture contabili capaci di proteggerlo da potenziali azioni estreme poste in essere dai creditori.

LS

lunedì 30 luglio 2012

Tirocinio Commercialista 18 mesi, ordini territoriali autorizzati a rilasciare il certificato di compiuta pratica


È del 27 luglio 2012 l’informativa n. 61 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) che autorizza tutti gli ordini territoriali a rilasciare il certificato di compiuto tirocinio a tutti coloro che hanno già maturato 18 mesi di pratica professionale. Il Consiglio Nazionale mette finalmente fine ad un lungo sequel di richieste di pareri ministeriali, interpretazioni normative, ecc.
La questione sembra essere stata risolta solamente per i praticanti che hanno iniziato il tirocinio ante 24 gennaio 2012, ed abbiano maturato 18 mesi di pratica. Nello specifico, i diretti interessati sono: i “tirocinanti Esperti Contabili” sez. B già in possesso del titolo di laurea triennale, e i “tirocinanti Dottori Commercialisti” se. A in possesso del titolo di laura specialistica/magistrale o di una laura del vecchio ordinamento.
Per i praticanti che hanno iniziato il “tirocinio in convenzione” agli studi universitari (convenzione del CNDCEC-MIUR del 13 ottobre 201), precedentemente la data del 24 gennaio 2012, la questione risulta ancora insoluta. Permangono quindi i dubbi interpretativi per chi ha maturato già 18 mesi di pratica contestualmente agli studi. A tal proposito si stanno valutando opzioni del tipo: 6 o 12 ulteriori mesi di  tirocinio dopo il conseguimento del titolo di studi richiesto, possibilità di integrazione con dei corsi di specializzazione ad hoc organizzati dagli ordini territoriali.
Dalla stessa informativa appare ancora aperta la questione del tirocinio per l’accesso alla Revisione contabile, da questa, si evince come il tirocinio di 18 mesi non consente l’automatica iscrizione nel Registro dei revisori legali, a motivo del permanere dell’obbligo di 36 mesi di pratica (art. 3 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39). Staremo a vedere nei prossimi mesi come il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze gestirà l’equipollenza fino a ieri adottata tra l’esame da Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e l’esame da Revisore Legale.

LS

venerdì 27 luglio 2012

Imponibilità IVA “discrezionale” per le cessioni o locazioni di residenze sociali


Le imprese costruttrici di residenze sociali avranno la possibilità (scelta opzionale) di evitare sempre il trattamento di esenzione (in modo da sottrarsi alla connessa indetraibilità dell’imposta «a monte») sia sulle vendite che sulle locazioni di fabbricati, è questa l’unica modifica apportata all’art. 9 del dl n. 83/2012, in vigore da 26 giugno scorso, concernente il nuovo regime Iva delle operazioni sugli immobili, adottata alla camera in sede di conversione in legge.  In proposito, l’art. 1 di tale decreto definisce alloggio sociale «l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato».
Pertanto, riprendendo l’analisi già svolta in questo blog il 16 luglio 2012 nell’articolo: “Nuova imponibilità IVA per le cessioni ultraquinquennali di fabbricati ad uso abitativo”,  il regime di esenzione IVA applicabile alle cessioni di fabbricati ad uso abitativo da parte delle imprese costruttrici riguarda:
  • le cessioni poste in essere, entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori, dalle imprese che hanno costruito oppure ristrutturato il fabbricato (in esecuzione di interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica);
  • le cessioni poste in essere, dai medesimi soggetti di cui sopra, anche successivamente al termine di cinque anni, qualora il cedente abbia espresso l’opzione per l’applicazione dell’imposta; in questo caso, se il cessionario è un soggetto passivo l’imposta si applica con il meccanismo dell’inversione contabile, ai sensi dell’art. 17, sesto comma, lett. a-bis) del dpr 633/72, come modificato dal medesimo dl n. 83/2012.
Prima del dl n. 83/2012
Dopo il dl n. 83/2012
Cedente
Regime IVA
Cedente
Regime IVA
Impresa costruttrice o ristrutturatrice
che vende entro 5
anni dall’ultimazione lavori
Ordinario
Impresa costruttrice o ristrutturatrice
che vende entro 5 anni dall’ultimazione lavori
Ordinario
Impresa costruttrice o ristrutturatrice
che vende dopo 5 annidall’ultimazione lavori
Opzionale
Impresa costruttrice o ristrutturatrice
che vende dopo 5 annidall’ultimazione lavori
Esente o imponibile con il reverse charge previo esercizio dell’opzione
Altri soggetti Iva
Esente
Altri soggetti Iva
Esente
Impresa costruttrice di abitazioni di edilizia convenzionata
Discrezionale
Impresa costruttrice di abitazioni di edilizia convenzionata
→ Esente o imponibile a discrezione del cedente ←

Le imprese possono optare per l’applicazione dell’Iva anche sulle locazioni dei fabbricati abitativi che esse stesse hanno costruito o recuperato. Analoga facoltà è prevista per le locazioni di alloggi sociali come sopra definiti. In caso di opzione per l’imponibilità, la locazione è soggetta all’aliquota del 10%.

LS

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