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Una nuova sentenza
apripista per la “gestione della crisi da sovraindebitamento” è tornata alla
ribalta nei giorni passati, una pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio ha
permesso a una donna di abbattere il suo debito con Equitalia dell’87%. La
legge del 27/01/2012 n.3 nonostante la sua esistenza, ha negli ultimi anni
stentato a decollare anche per via delle norme poco chiare che avrebbero
regolamentato i soggetti coinvolti nella gestione della crisi. Lo strumento del
“procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento” d’ora in
avanti “sovraindebitamento” è utilizzabile dai soggetti non fallibili, in pratica coloro che non possono
beneficiare degli strumenti messi a disposizione dalla Legge Fallimentare. In
questa categoria rientrano anche i privati (persone fisiche) che in un
determinato periodo della loro vita si ritrovino ad avare una condizione
debitoria tale da impedire la gestione comune degli adempimenti finanziari (es
avere un conto corrente bancario). La normativa sul “sovraindebitamento”
permette a questa categoria di soggetti di beneficiare nell’esdebitazione dai
debiti (riduzione/cancellazione) contratti in passato, a fronte di un piano di
ristrutturazione redatto e asseverato in termini di fattibilità e veridicità
(art. 161 Legge Fallimentare), da un professionista abilitato ovvero da un OCC
(Organismo di Composizione della Crisi).
Lo strumento del
“sovraindebitamento” è utilizzabile da:
- imprenditori non commerciali o non fallibili per mancanza dei requisiti dimensionali (art. 1 R.D. 16/03/1942 n.267);
- enti non commerciali e lavoratori autonomi (es. artigiani o liberi professionisti);
- imprenditori agricoli (che non svolgano attività commerciale);
- soggetti non esercenti alcuna attività d’impresa.
Tali soggetti possono essere
messi nelle condizione di annullare/ridurre i propri debiti se dimostrano che,
a fronte delle disponibilità correnti e future non vi sia possibilità di
onorare i propri impegni. A dimostrare la reale condizione del debitore, tale
da richiedere una esdebitazione totale o parziale, è necessario affidarsi ad un
professionista abilitato quale Dottore Commercialista, Avvocato o Notaio. Il
tecnico redige un piano di ristrutturazione contente tutte le posizioni di
debito del soggetto (es. Equitalia, banche, finanziarie, ecc. ), effettua una
valutazione delle possibilità di restituzione in base alle disponibilità del
debitore, redige un piano da sottoporre all’approvazione dei creditori e
all’omologazione da parte del tribunale dove il soggetto debitore risiede.
Il procedimento per il “sovraindebitamento”
si svolge con il susseguirsi di più fasi:
- il debitore si rivolge ad un professionista (Dottore Commercialista, Avvocato, Notaio) ovvero ad un OCC (Organismo di Composizione della Crisi);
- il professionista redige un piano di ristrutturazione e lo deposita presso il tribunale di residenza del debitore;
- il tribunale nomina un Giudice che valuta la proposta ed in caso affermativo fissa immediatamente con decreto l’udienza, invia contestualmente ai creditori la proposta redatta dal professionista e gli informa della possibilità di blocco da azioni esecutive (es. decreti ingiuntivi);
- il giorno dell’udienza il giudice verifica l’assenza di azioni individuali dei creditori, atti fraudolenti a danno delle parti, dispone il blocco per 120 giorni delle azioni intraprese prima della presentazione dell’accordo;
- il piano di risanamento risulta approvato con il consenso di tanti creditori che rappresentano almeno il 70% dei crediti e può prevedere una moratoria estendibile fino ad un anno;
Appare quindi evidente che il
debitore dovrà prestare particolare attenzione nella scelta del professionista
che andrà a redigere il piano di risanamento. Tale ruolo risulterà fondamentale
poiché oltre a convincere una “super maggioranza” creditizia (almeno il 70%),
dovrà passare l’esame da parte del tribunale nonché del giudice designato.
Nello stesso tempo, il piano di ristrutturazione, proprio per il ruolo guida
che riveste nella procedura da “sovraindebitamento” è soggetto anche a sanzioni
penali e amministrative per il professionista che violi i principi della
veridicità e fattibilità, art. 236 del R.D. n.267 del 16/03/1942.
Lucio Steduto