Questa agevolazione
transitoria si applica alle prestazioni che hanno per oggetto gli interventi di
recupero edilizio per manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e opere
di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, realizzati su fabbricati
a prevalente destinazione abitativa privata.
Sui beni cosiddetti
significativi, espressamente indicati dal decreto 29 dicembre 1999, l’aliquota
agevolata si applica fino a concorrenza del valore complessivo della
prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei
predetti beni. L’Iva agevolata transitoria del 10 per cento non si applica:
alle cessioni di beni, sia nei confronti del prestatore d’opera che del
committente alle cessioni di beni forniti da un soggetto diverso da quello che
esegue i lavori alle prestazioni di natura professionale quali, progettazione,
consulenza, eccetera alle prestazioni di servizi resi in subappalto alla ditta
che segue i lavori.
Ai fini della fatturazione, la manodopera e i materiali di consumo
necessari alla realizzazione dell’intervento si considerano sempre imponibili
di IVA agevolata al 10%. Per quanto invece concerne i beni significativi,
quelli espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999 ove distinguiamo
le seguenti categorie:
- ascensori e
montacarichi;
- infissi esterni e
interni;
- caldaie;
- video citofoni;
- apparecchiature di
condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetteria da bagni;
si devono considerare due casi ben distinti:
Ø
costo beni significativi > 50% del totale
della prestazione (esempio 1);
Ø
costo beni significativi < 50% del totale
della prestazione (esempio 2).
Esempio 1:
I beni significativi sono maggiori del 50% del totale dei costi
inerenti il lavoro, infatti, € 6.000 > € 5.000 (50% del totale). Ai fini
della fatturazione si dovrà procedere nel seguente modo: Il corrispettivo dei
beni significativi subirà una doppia imposizione, una parte al 10% di IVA (€
10.000 - € 6.000 = € 4.000), una seconda parte al 21% (€ 6.000 - € 4.000 = €
2.000). Pertanto, la nostra fattura dovrà essere emessa come da tabella.
MANODOPERA
|
€ 3.000
|
MATERIALE DI CONSUMO
|
€ 1.000
|
BENI SIGNIFICATIVI
|
€ 6.000
|
TOTALE PRESTAZIONE – IVA ESCLUSA
|
€ 10.000
|
Fattura
DESCRIZIONE
|
IMPONIBILE
|
IVA
|
TOTALE
|
MANODOPERA
|
€ 3.000
|
10%
|
€ 3.300
|
MATERIALE DI CONSUMO
|
€ 1.000
|
10%
|
€ 1.100
|
BENI SIGNIFICATIVI (1° PARTE)
|
€ 4.000
|
10%
|
€ 4.400
|
BENI SIGNIFICATIVI (2° PARTE)
|
€ 2.000
|
21%
|
€ 2.420
|
TOTALI
|
€ 10.000
|
€ 11.200
|
Esempio 2:
Nel secondo caso si ipotizziamo
beni significativi minori del 50% del
totale dei costi inerenti il lavoro (€ 4.000 < € 5.000). Per questa
tipologia di esempio, il legislatore, per favorire al massimo l’incentivo
basato principalmente sull’apporto di lavoro da parte dell’artigiano o impresa che
lo esegue, ha previsto una imposizione complessiva del 10%. La nostra fattura
sarà come da esempio.
MANODOPERA
|
€ 5.000
|
MATERIALE DI CONSUMO
|
€ 1.000
|
BENI SIGNIFICATIVI
|
€ 4.000
|
TOTALE PRESTAZIONE – IVA ESCLUSA
|
€ 10.000
|
Fattura
DESCRIZIONE
|
IMPONIBILE
|
IVA
|
TOTALE
|
MANODOPERA
|
€ 5.000
|
10%
|
€ 5.500
|
MATERIALE DI CONSUMO
|
€ 1.000
|
10%
|
€ 1.100
|
BENI SIGNIFICATIVI
|
€ 4.000
|
10%
|
€ 4.400
|
TOTALI
|
€ 10.000
|
€ 11.000
|
LS
4 commenti:
salve, ma se la fattura riporta una unica voce (essendo decaduto l'obbligo di distinguere la manodopera dal resto) l'iva al 10% può essere applicata sul totale?
grazie.
claudio
È vero che la fattura può anche non riportare le specifiche della prestazione (manodopera + materiale), nel nostro caso però, in virtù della richiesta di una agevolazione/riduzione IVA, è a carico del cedente dover dimostrare di avere i requisiti di ammissibilità. Ergo, per poter applicare l'IVA ridotta è necessario specificare nella fattura le voci inerenti i beni significativi e quelli della manodopera.
Saluti,
L.S.
"Al momento del pagamento del bonifico, banche e poste devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011) questa ritenuta è pari al 4%". Non ho capito se questo costo graverà su chi esegue il bonifico nel senso che sarà caricato dall'impresa sulla fattura?
La ritenuta del 4% a titolo d'acconto è trattenuta direttamente dalla banca/posta nel momento in cui il committente dei lavori effettua il pagamento all'impresa appaltatrice. L'impresa appaltatrice dovrà quindi specificare in fattura l'importo oggetto della ritenuta. Successivamente, sarà la stessa banca/posta che invierà all'impresa la certificazione di versamento che servirà a quest'ultima come titolo di credito in termini impositivi.
Posta un commento