sabato 7 luglio 2012

La fattura per i lavori di ristrutturazione con IVA agevolata al 10%


Questa agevolazione transitoria si applica alle prestazioni che hanno per oggetto gli interventi di recupero edilizio per manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e opere di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Sui beni cosiddetti significativi, espressamente indicati dal decreto 29 dicembre 1999, l’aliquota agevolata si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni. L’Iva agevolata transitoria del 10 per cento non si applica: alle cessioni di beni, sia nei confronti del prestatore d’opera che del committente alle cessioni di beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori alle prestazioni di natura professionale quali, progettazione, consulenza, eccetera alle prestazioni di servizi resi in subappalto alla ditta che segue i lavori.
Ai fini della fatturazione, la manodopera e i materiali di consumo necessari alla realizzazione dell’intervento si considerano sempre imponibili di IVA agevolata al 10%. Per quanto invece concerne i beni significativi, quelli espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999 ove distinguiamo le seguenti categorie:

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni e interni;
  • caldaie;
  • video citofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetteria da bagni;
si devono considerare due casi ben distinti:

Ø  costo beni significativi > 50% del totale della prestazione (esempio 1);
Ø  costo beni significativi < 50% del totale della prestazione (esempio 2).

Esempio 1:

I beni significativi sono maggiori del 50% del totale dei costi inerenti il lavoro, infatti, € 6.000 > € 5.000 (50% del totale). Ai fini della fatturazione si dovrà procedere nel seguente modo: Il corrispettivo dei beni significativi subirà una doppia imposizione, una parte al 10% di IVA (€ 10.000 - € 6.000 = € 4.000), una seconda parte al 21% (€ 6.000 - € 4.000 = € 2.000). Pertanto, la nostra fattura dovrà essere emessa come da tabella. 


MANODOPERA
€ 3.000
MATERIALE DI CONSUMO
€ 1.000
BENI SIGNIFICATIVI
€ 6.000
TOTALE PRESTAZIONE – IVA ESCLUSA
€ 10.000





 Fattura
DESCRIZIONE
IMPONIBILE
IVA
TOTALE
MANODOPERA
 € 3.000
10%
€ 3.300
MATERIALE DI CONSUMO
 € 1.000
10%
€ 1.100
BENI SIGNIFICATIVI (1° PARTE)
 € 4.000
10%
€ 4.400
BENI SIGNIFICATIVI (2° PARTE)
 € 2.000
21%
€ 2.420




TOTALI
€ 10.000

€ 11.200










Esempio 2:

Nel secondo caso si ipotizziamo beni significativi minori del 50% del totale dei costi inerenti il lavoro (€ 4.000 < € 5.000). Per questa tipologia di esempio, il legislatore, per favorire al massimo l’incentivo basato principalmente sull’apporto di lavoro da parte dell’artigiano o impresa che lo esegue, ha previsto una imposizione complessiva del 10%. La nostra fattura sarà come da esempio.

MANODOPERA
€ 5.000
MATERIALE DI CONSUMO
€ 1.000
BENI SIGNIFICATIVI
€ 4.000
TOTALE PRESTAZIONE – IVA ESCLUSA
€ 10.000





 Fattura
DESCRIZIONE
IMPONIBILE
IVA
TOTALE
MANODOPERA
 € 5.000
10%
€ 5.500
MATERIALE DI CONSUMO
 € 1.000
10%
€ 1.100
BENI SIGNIFICATIVI
 € 4.000
10%
€ 4.400




TOTALI
€ 10.000

€ 11.000








LS


4 commenti:

claudio ha detto...

salve, ma se la fattura riporta una unica voce (essendo decaduto l'obbligo di distinguere la manodopera dal resto) l'iva al 10% può essere applicata sul totale?
grazie.
claudio

Unknown ha detto...

È vero che la fattura può anche non riportare le specifiche della prestazione (manodopera + materiale), nel nostro caso però, in virtù della richiesta di una agevolazione/riduzione IVA, è a carico del cedente dover dimostrare di avere i requisiti di ammissibilità. Ergo, per poter applicare l'IVA ridotta è necessario specificare nella fattura le voci inerenti i beni significativi e quelli della manodopera.
Saluti,
L.S.

Unknown ha detto...

"Al momento del pagamento del bonifico, banche e poste devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011) questa ritenuta è pari al 4%". Non ho capito se questo costo graverà su chi esegue il bonifico nel senso che sarà caricato dall'impresa sulla fattura?

Unknown ha detto...

La ritenuta del 4% a titolo d'acconto è trattenuta direttamente dalla banca/posta nel momento in cui il committente dei lavori effettua il pagamento all'impresa appaltatrice. L'impresa appaltatrice dovrà quindi specificare in fattura l'importo oggetto della ritenuta. Successivamente, sarà la stessa banca/posta che invierà all'impresa la certificazione di versamento che servirà a quest'ultima come titolo di credito in termini impositivi.

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