E’
del 5 luglio 2012, la sentenza della Cassazione n. 11347 che ha accolto il
ricorso dell’amministrazione finanziaria contro una S.A.S di Bolzano. In
azienda c’era stata un’ispezione delle Fiamme Gialle. Dopo neppure sessanta
giorni dalla consegna del verbale al titolare, l’ufficio Iva aveva spiccato un
accertamento. La contribuente lo aveva impugnato e i giudici accolto. Ora la
Corte ha ribaltato il verdetto. In particolare la sezione tributaria ha
applicato il principio secondo cui «la
sanzione della nullità dell’avviso di accertamento va ricollegata alla assenza
di motivazione in ordine all’eventuale urgenza che ne ha determinato
l’adozione». In particolare il Collegio ha ritenuto di dover accogliere
il gravame presentato dalla difesa dell’amministrazione finanziaria perché la
commissione regionale ha sbagliato ad affermare che «il dato termine è a
ritenersi assolutamente perentorio e che, quindi, la mera relativa inosservanza va sanzionata con la nullità, a
prescindere dal fatto che una particolare e motivata urgenza ne giustifichi la
deroga». Con questa sentenza la Cassazione ha voluto demarcare il confine
esistente tra la giusta causa che avvalla la tesi di provvedimento di
accertamento d’urgenza, e il termine entro il quale in contribuente ha la
possibilità di presentare memorie difensive in grado di assicurarsi un’azione
garantista contro il PVC (processo verbale di constatazione). In definitiva, con la sentenza n.11347 del 5
luglio 2012, è stato ribadito il principio in base al quale il termine sancito dall’articolo
12 dello Statuto (60 giorni), non è
assolutamente perentorio.
LS
LS
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