venerdì 6 luglio 2012

Accertamento fiscale valido anche se emesso prima del termine dei 60 giorni dall’ispezione, una sentenza smonta la presunta perentorietà stabilità dall’articolo 12 dello Statuto del Contribuente.


E’ del 5 luglio 2012, la sentenza della Cassazione n. 11347 che ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria contro una S.A.S di Bolzano. In azienda c’era stata un’ispezione delle Fiamme Gialle. Dopo neppure sessanta giorni dalla consegna del verbale al titolare, l’ufficio Iva aveva spiccato un accertamento. La contribuente lo aveva impugnato e i giudici accolto. Ora la Corte ha ribaltato il verdetto. In particolare la sezione tributaria ha applicato il principio secondo cui «la sanzione della nullità dell’avviso di accertamento va ricollegata alla assenza di motivazione in ordine all’eventuale urgenza che ne ha determinato l’adozione». In particolare il Collegio ha ritenuto di dover accogliere il gravame presentato dalla difesa dell’amministrazione finanziaria perché la commissione regionale ha sbagliato ad affermare che «il dato termine è a ritenersi assolutamente perentorio e che, quindi, la mera relativa inosservanza va sanzionata con la nullità, a prescindere dal fatto che una particolare e motivata urgenza ne giustifichi la deroga». Con questa sentenza la Cassazione ha voluto demarcare il confine esistente tra la giusta causa che avvalla la tesi di provvedimento di accertamento d’urgenza, e il termine entro il quale in contribuente ha la possibilità di presentare memorie difensive in grado di assicurarsi un’azione garantista contro il PVC (processo verbale di constatazione).  In definitiva, con la sentenza n.11347 del 5 luglio 2012, è stato ribadito il principio in base al quale il termine sancito dall’articolo 12 dello Statuto (60 giorni), non è assolutamente perentorio.


LS

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