Dopo
sette mesi di diatribe consumatesi tra gli ordini professionali, il Ministero
della Giustizia passando per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della ricerca, è stata riconosciuta la
retroattività della pratica professionale. La vicenda ha inizio con l’emanazione
del D.L. n. 1/2012 (cd Decreto Liberalizzazioni) entrato in vigore 24 gennaio
2012, prevedeva l’abbassamento a 18 mesi di tirocinio di tutte le pratiche
professionali ad esclusione di quelle appartenenti al settore sanitario.
Commercialisti, avvocati, periti agrari ed altri avrebbero così iniziato una
nuova stagione formativa caratterizzata da una riduzione dei mesi di pratica.
Significativo il caso degli appartenenti alla categoria degli “aspiranti
Dottori Commercialisti”, per mezzo del Decreto Liberalizzazioni poterono
beneficiare di una abbassamento da 36 a 18 mesi di praticantato. La novità, pur
incorporando in sé quello spirito di innovazione atto ad aprire maggiormente il
mondo delle professioni, non fu
immediatamente percepita dagli ordini professionali. Il dilemma maggiore verteva
principalmente sulla retroattività del decreto: cosa sarebbe accaduto a coloro
che in data 24 gennaio 2012 (data di entrata in vigore del D.L.) avessero già
maturato 18 mesi di pratica? Alcuni ordini professionali, come quello dei Commercialisti,
inviarono una richiesta di parere al MdG e al MIUR. Dopo 5 mesi di attesa, un
parere coadiuvato dai due ministeri riconosceva 18 mesi di pratica professionale
solamente a chi avesse iniziato la pratica successivamente al 24 gennaio 2012, venne quindi esclusa la retroattività per
coloro che a tale data avevano già iniziato la pratica professionale. Un parere che, pur non avendo forza di legge,
venne avvallato dagli ordini professionali. Come conseguenza, nei primi sei
mesi dell’anno, una folta platea di tirocinanti “arbitraggisti”, utilizzò un
vizio normativo per sfruttare a proprio vantaggio l’abbassamento a 18 mesi
della pratica professionale: la cancellazione e la successiva re-iscrizione dei
praticanti che avevano già iniziato la pratica professionale precedentemente al
24 gennaio 2012.
La speranza
si riaccende il 4 luglio 2012, con una circolare del Ministero della Giustizia viene
fatta finalmente luce sull’interpretazione dell'art 9, comma 6, del d.l. 24
gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012 n. 27: “la durata del tirocinio previsto per
l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto
mesi, la norma si applica immediatamente anche ai casi di tirocinio iniziati
precedentemente tale data”.
A questo punto, per gli ordini
professionali inizierà una terza fase, dovranno attivarsi per l’adeguamento
delle attività formative dedicate ai tirocinanti e al rilascio dei certificati
di compiuto tirocinio a coloro che hanno maturato i 18 mesi di pratica
professionale.
LS
0 commenti:
Posta un commento