mercoledì 11 luglio 2012

Titolari di redditi d'impresa: si alla detrazione del 55% su immobili da destinarsi a locazione

In base alla norma di comportamento n.184 dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) viene meglio interpretata la legge n.295 del 27 dicembre 2006 inerente il diritto alla detrazione del 55% per interventi residenziali volti al risparmio energetico. Una diatriba innescata dalla risoluzione n. 340/E/2008 dall’Agenzia delle Entrate che riguardava l’esclusione a beneficio dei titolari di reddito d’impresa che svolgessero lavori di riqualificazione su immobili da destinarsi a locazione. 

A chi spetta la detrazione del 55%?

·         alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti, di cui all’art. 5 del Tuir, non titolari di reddito d’impresa
·         ai titolari di redditi fondiari (imprenditore agricolo)
·         ai soggetti titolari di reddito d’impresa (persona fi sica o società) indipendentemente dal tipo di attività esercitata dall’imprenditore
·         ai soggetti Irpef e Ires a prescindere dalla categoria catastale della costruzione, compresi i fabbricati rurali
·         edifici posseduti in proprietà o altro diritto reale o detenuti in forza di contratti a effetti obbligatori (locazione e comodato)













La norma di comportamento dall’AIDC emanata, riprendendo la suddetta risoluzione, evidenzia come, taluni provvedimenti attuativi in particolare il decreto 19/02/2007, hanno disposto che la detrazione del 55% (sui lavori eseguiti fino al 31/12/2012) spetta anche «ai soggetti titolari di redditi d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi (…) sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti», limitando l’utilizzo del bonus soltanto all’utilizzatore, in presenza di immobili acquisiti in leasing. Il legislatore quindi non ha previsto alcun tipo di limitazione di tipo oggettivo (categoria catastale), né di tipo soggettivo (persone fisiche e soggetti non titolari di redditi d’impresa o altri redditi) che potesse escludere dall’applicazione della detrazione. Sono stati fissati solamente precisi obblighi basati sul il rispetto di specifici adempimenti (art.4 e s.s. dm 19/02/2007).

LS

0 commenti:

Posta un commento