In base alla norma di
comportamento n.184 dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) viene
meglio interpretata la legge n.295 del 27 dicembre 2006 inerente il diritto
alla detrazione del 55% per interventi residenziali volti al risparmio
energetico. Una diatriba innescata dalla risoluzione n. 340/E/2008 dall’Agenzia
delle Entrate che riguardava l’esclusione a beneficio dei titolari di reddito d’impresa
che svolgessero lavori di riqualificazione su immobili da destinarsi a locazione.
A chi spetta la detrazione del 55%?
·
alle
persone fisiche, agli enti e ai soggetti, di cui all’art. 5 del Tuir, non
titolari di reddito d’impresa
·
ai
titolari di redditi fondiari (imprenditore agricolo)
·
ai
soggetti titolari di reddito d’impresa (persona fi sica o società) indipendentemente dal tipo di attività
esercitata dall’imprenditore
·
ai
soggetti Irpef e Ires a prescindere dalla categoria catastale della
costruzione, compresi i fabbricati rurali
·
edifici
posseduti in proprietà o altro diritto reale o detenuti in forza di contratti
a effetti obbligatori (locazione e comodato)
|
La norma di comportamento dall’AIDC emanata, riprendendo la suddetta
risoluzione, evidenzia come, taluni provvedimenti attuativi in particolare il
decreto 19/02/2007, hanno disposto che la detrazione del 55% (sui lavori eseguiti
fino al 31/12/2012) spetta anche «ai
soggetti titolari di redditi d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione
degli interventi (…) sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o
su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali,
posseduti o detenuti», limitando l’utilizzo del bonus soltanto all’utilizzatore,
in presenza di immobili acquisiti in leasing. Il legislatore quindi non ha previsto alcun tipo di limitazione
di tipo oggettivo (categoria catastale), né di tipo soggettivo (persone fisiche
e soggetti non titolari di redditi d’impresa o altri redditi) che potesse
escludere dall’applicazione della detrazione. Sono stati fissati solamente
precisi obblighi basati sul il rispetto di specifici adempimenti (art.4 e s.s. dm
19/02/2007).
LS
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