Con la sentenza della Cassazione
n. 12580 del 19 luglio 2012, la Suprema Corte stabilisce che sono inammissibili
tutti i ricorsi dell’AF che riproducano pedissequamente stralci dell’accertamento
o di altri atti giudiziari senza una precisa e sintetica descrizione dei fatti.
Ci riferiamo ai così detti “ricorsi compilativi”, un modus operandi “pigro”
dell’amministrazione finanziaria, che fino ad oggi, per ricorrere in Cassazione.
non ha fatto altro che riportare con dei semplici copia&incolla delle parti
dell’accertamento spesso carenti di quegli elementi essenziali atti a favorire
una serena decisione da parte degli “Alti togati”. La sentenza in questioni, vuole porre un freno
a tutta una serie di ricorsi ai ctr che non descrivano in maniera chiara e
sintetica i fatti e gli atti giudiziari oggetto dell’impugnativa, nello specifico,
si sono voluti dettare quei principi logici alla base di una soddisfacente informazione
processuale tale da confutare che, quanto affermato dall’amministrazione finanziaria
sia di effettivo riscontro negli atti.
In ultima battuta, da tale
sentenza emerge anche un ulteriore elemento discrasico: i giudici della Suprema
Corte non sono tenuti a cercare tali atti né tantomeno stabilire quali parti
siano rilevanti o compilative, in
pratica i ricorsi non potranno essere riscritti. Gli effetti che da tale
giudizio deriveranno, saranno sicuramente visibili nell’impossibilità da parte
dell’amministrazione finanziaria di recuperare somme oggetto di contenzioso.
D’ora
in poi quindi, tutti gli organi dell’AF, per ricorrere in Cassazione dovranno seguire
la due diligence dello studente
modello, evitando quindi maldestre strategie di copia&incolla tipiche del
discolo scolaro.
LS
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