Si tratta di una vera e propria
rivoluzione che apparentemente potrebbe determinare non pochi problemi all’esercito
dei consulenti fiscali ad oggi presenti sul mercato, una sfida diretta lanciata
dall’Amministrazione Finanziaria che, con l’obiettivo di contrastare l’evasione,
si trasformerà in commercialista: “Il controllore si integra a valle”.
Stiamo parlando del regime di trasparenza
fiscale, a carattere opzionale, destinato
ai contribuenti persone fisiche e società
di persone disciplinato dal D.L. 6.12.2011,
n. 201, conv. con modif. dalla L. 22.12.2011, n. 214 (cd. decreto «salva Italia»).
A partire dall’1.1.2013, verificate determinate condizioni, coloro i quali accederanno
al citato regime di trasparenza potranno
usufruire di importanti semplificazioni ed agevolazioni,
che saranno diverse a seconda che l’impresa ovvero il professionista
adotti o meno la contabilità semplificata,
ovvero sia soggetto o meno agli studi di settore.
La normativa prevede una serie di
benefici a favore sia dei soggetti in contabilità ordinaria che semplificata,
la condizione essenziale è che l’opzione venga comunicata preventivamente attraverso
il modello Unico 2012. Nello specifico, i contribuenti saranno tenuti a:
- inviare telematicamente – direttamente all’Amministrazione finanziaria i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute e le risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
- istituire un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività artistica, professionale o di impresa esercitata;
- non violare la normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 21.11.2007, n. 231.
Benefici
derivanti dall’adesione al regime di trasparenza per categoria di contribuente:
A - Soggetti in contabilità ordinaria non assoggettati
agli studi di settore: predisposizione
automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche
Iva, dei modelli di versamento e della dichiarazione Iva, predisposizione del Mod. 770
semplificato, del Mod. Cud e dei modelli di versamento periodico delle
ritenute, nonché la gestione degli esiti dell’assistenza fiscale, riduzione dei
tempi per il rimborso dell’IVA e compensazione diretta, esclusione dagli
accertamenti basati su presunzioni semplici, riduzione a solo un anno dei tempi
di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, D.P.R.
600/1973 e dell’art. 57, co. 1, D.P.R. 633/1972, soppressione dell’obbligo di certificazione
dei corrispettivi mediante scontrino o
ricevuta fiscale e abolizione del visto di conformità per compensazioni
superiori a € 15.000 e l’esonero dalla prestazione della garanzia per i
rimborsi Iva.
B - Soggetti in contabilità semplificata non
assoggettati agli studi di settore: determinazione del reddito Irpef
secondo il criterio di cassa e
predisposizione in forma automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate delle
dichiarazioni Irpef e Irap, esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle
imposte sui redditi e dell’Irap e dalla
tenuta del Registro dei beni ammortizzabili esonero dalle liquidazioni, dai
versamenti periodici e dal versamento dell’acconto ai fini Iva.
C - Soggetti in contabilità semplificata e
ordinaria assoggettati agli studi di settore: esclusione degli
accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, co. 1, lett.
d), D.P.R. 600/1973, e dell’art. 54, co.
2, ultimo periodo, D.P.R. 633/1972, riduzione
di un anno dei termini di decadenza per l’attività
di accertamento previsti dall’art. 43, D.P.R.
600/1973 e dell’art. 57, co. 1, D.P.R. 633/197, determinazione sintetica
del reddito complessivo di cui all’art. 38, D.P.R. 600/1973 ammessa a condizione
che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 quello dichiarato (in luogo dell’ordinaria franchigia di 1/5).
Il punto critico di tale
strategia sta nell’immane mole di lavoro che peserà sulle spalle dell’AdE, la
stessa amministrazione, negli ultimi temi colpita da una serie di provvedimenti
volti alla riorganizzazione con effetti tangibili nel turnover del personale,
si ritroverebbe a fronteggiare un aumento esponenziale dei compiti
attribuitigli con conseguenze sicuramente negative sulla qualità del servizio
offerto.
Siamo davvero sicuri che il ruolo del consulente esterno
(commercialista) sarà davvero destinato a perdere di importanza nel futuro?
Vista per grandi linee la
risposta potrebbe palesarsi in un secco “sì”, nel dettaglio però, il ruolo dei
professionisti potrebbe addirittura rivalutarsi; pensiamo per esempio alle
difficoltà che il contribuente troverebbe nell’organizzazione e nella
successiva trasmissione della documentazione contabile all’amministrazione
finanziaria, la gestione delle competenze fiscali in materia IVA e IRPEF, in
definitiva tutta una serie di adempimenti che richiedono il ruolo “filtro” del
professionista. A questo punto la palla passa ai commercialisti, il cambiamento
della professione è sicuramente in atto, starà a loro comprendere le dinamiche
che in futuro potranno o meno consolidare i rapporti tra il contribuente e il
fisco.
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