giovedì 19 luglio 2012

Con il nuovo regime premiale per le aziende il commercialista va in soffitta?


Si tratta di una vera e propria rivoluzione che apparentemente potrebbe determinare non pochi problemi all’esercito dei consulenti fiscali ad oggi presenti sul mercato, una sfida diretta lanciata dall’Amministrazione Finanziaria che, con l’obiettivo di contrastare l’evasione, si trasformerà in commercialista: “Il controllore si integra a valle”.
Stiamo parlando del regime di trasparenza fiscale, a carattere opzionale, destinato ai contribuenti persone fisiche e  società di  persone disciplinato dal D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. con modif. dalla  L.  22.12.2011, n. 214 (cd. decreto «salva Italia»). A partire dall’1.1.2013, verificate determinate condizioni, coloro i quali accederanno al  citato regime di trasparenza potranno usufruire  di  importanti semplificazioni ed  agevolazioni,  che saranno diverse a seconda che l’impresa ovvero il professionista adotti o meno la contabilità  semplificata, ovvero sia soggetto o meno agli studi di settore.
La normativa prevede una serie di benefici a favore sia dei soggetti in contabilità ordinaria che semplificata, la condizione essenziale è che l’opzione venga comunicata preventivamente attraverso il modello Unico 2012. Nello specifico, i contribuenti saranno tenuti a:
  1. inviare telematicamente – direttamente all’Amministrazione finanziaria i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute e le risultanze degli acquisti e delle cessioni non  soggetti a fattura;
  2. istituire un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività artistica, professionale o  di impresa esercitata;
  3. non violare la normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 21.11.2007, n. 231.

Benefici derivanti dall’adesione al regime di trasparenza per categoria di contribuente:

A - Soggetti in contabilità ordinaria non assoggettati agli studi di settore: predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche Iva, dei modelli di versamento e della dichiarazione  Iva, predisposizione del Mod. 770 semplificato, del Mod. Cud e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché la gestione degli esiti dell’assistenza fiscale, riduzione dei tempi per il rimborso dell’IVA e compensazione diretta, esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici, riduzione a solo un anno dei tempi di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, D.P.R. 600/1973 e dell’art. 57, co. 1, D.P.R. 633/1972,  soppressione dell’obbligo di certificazione dei  corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale e abolizione del visto di conformità per compensazioni superiori a € 15.000 e l’esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva.

B - Soggetti in contabilità semplificata non assoggettati agli studi di settore: determinazione del reddito Irpef secondo il  criterio di cassa e predisposizione in forma automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni Irpef e Irap, esonero dalla tenuta delle  scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e  dalla tenuta del Registro dei beni ammortizzabili esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell’acconto ai fini Iva.

C - Soggetti in contabilità semplificata e ordinaria assoggettati agli studi di settore: esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, co. 1, lett. d), D.P.R.  600/1973, e dell’art. 54, co. 2, ultimo periodo, D.P.R. 633/1972,  riduzione di un anno dei termini di decadenza per  l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, D.P.R.  600/1973 e dell’art. 57, co. 1, D.P.R. 633/197, determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38, D.P.R. 600/1973 ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 quello dichiarato (in luogo dell’ordinaria franchigia di 1/5).

Il punto critico di tale strategia sta nell’immane mole di lavoro che peserà sulle spalle dell’AdE, la stessa amministrazione, negli ultimi temi colpita da una serie di provvedimenti volti alla riorganizzazione con effetti tangibili nel turnover del personale, si ritroverebbe a fronteggiare un aumento esponenziale dei compiti attribuitigli con conseguenze sicuramente negative sulla qualità del servizio offerto.

Siamo davvero sicuri che il ruolo del consulente esterno (commercialista) sarà davvero destinato a perdere di importanza nel futuro?

Vista per grandi linee la risposta potrebbe palesarsi in un secco “sì”, nel dettaglio però, il ruolo dei professionisti potrebbe addirittura rivalutarsi; pensiamo per esempio alle difficoltà che il contribuente troverebbe nell’organizzazione e nella successiva trasmissione della documentazione contabile all’amministrazione finanziaria, la gestione delle competenze fiscali in materia IVA e IRPEF, in definitiva tutta una serie di adempimenti che richiedono il ruolo “filtro” del professionista. A questo punto la palla passa ai commercialisti, il cambiamento della professione è sicuramente in atto, starà a loro comprendere le dinamiche che in futuro potranno o meno consolidare i rapporti tra il contribuente e il fisco.

LS

0 commenti:

Posta un commento