mercoledì 18 luglio 2012

Attestazione SOA, ancora rinvii dal legislatore



La camera ha approvato ieri (17 luglio 2012) in via definitiva il disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione.
Il provvedimento interviene su alcune disposizioni dell’art. 357 del dpr n. 207 del 2010, recante il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici (dlgs 163/2006), al fine di prorogare l’entrata in vigore delle norme che disciplinano la qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici e la garanzia globale di esecuzione.
Tra le altre novità, si dispone la proroga di 180 giorni (vale a dire fino al 5 dicembre 2012) dei termini previsti dall’art. 357, commi 15, 16, 17, 22, 24 e 25, del dpr n. 207/2010 in materia di emissione di certificati di esecuzione dei lavori e attestazioni di qualificazione rilasciate dalle Soa, nonché in materia di qualificazione.

E ancora, proroga di un anno (vale a dire fino all’8 giugno 2013) del termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di garanzia globale di esecuzione recate dalla parte II, titolo VI, capo II, del dpr 207/2010. In sede di verifica triennale dell’attestazione Soa, si prevede, in via transitoria fino al 31 dicembre 2013, una maggiore tolleranza (dal 25 al 50%) nella verifica dell’attestato Soa relativamente alla congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente.

Si ricorda che la qualificazione mediante attestato Soa (società organismi di attestazione autorizzati dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro (art. 40, comma 2, del Codice).

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