Nello scenario nazionale delle diverse
forme di finanziamento da parte delle PMI un vecchio strumento finanziario (in
Italia presente dal 1994) sta suscitando un interesse revisionista da parte del
legislatore: la cambiale finanziaria.
Si tratta di uno strumento ibrido, un
mix tra una cambiale e un’obbligazione, ha un taglio minino di 51.654,69 €, con
scadenze dai 3 ai 12 mesi, e può essere trasferito tramite girata con la clausola “senza garanzia” per
evitare azioni di regresso da parte del giratario sul girante.
Fino ad oggi la cambiale
finanziaria è stata poco considerata, spesso “snobbata” dalle società quotate,
uno strumento poco concorrenziale rispetto alle cugine azioni e obbligazioni.
La tendenza generale del c.d. “Decreto Crescita” è proprio quella di esplorare e
rivalutare tutti quei sistemi in grado di stimolare la potenziale crescita del
sistema impresa. Pertanto, le novità alla base dell’art. 32 del dl 32/2012 inerenti
i nuovi strumenti di finanziamento alle imprese, con specifico riferimento alla
cambiale finanziaria, hanno visto una serie di emendamenti di modifica proposti
nelle commissioni VI° e X° della Camera. Nello specifico, le novità principali
riguardano:
- la scadenza massima delle cambiali finanziarie, che passa a 36 mesi;
- la possibilità di emissione da parte di società di capitali, cooperative e di mutua assicurazione anche non quotate ovvero sprovviste di titoli presenti sul mercato regolamentato.
- lo sponsor deve mantenere nel proprio portafoglio una quantità di titoli proporzionale (in %) al valore complessivo dell’emissione, si richiede pertanto una quota non inferiore a:
- al 5% del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro;
- al 3% del valore di emissione eccedente i 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, aggiungendo la quota spettante al punto 1;
- al 2% del valore di emissione eccedente i 10 milioni di euro, aggiungendo le quote di cui ai punti 1 e 2.
- l’ultimo bilancio della società emittente deve essere certificato da un revisore contabile ovvero società di revisione regolarmente iscritta nell’apposito registro;
- le cambiali finanziarie devono destinarsi esclusivamente ad investitori professionali direttamente e indirettamente non collegabili alla società emittente.
Sono inoltre previste deroghe ai
punti 1,2 e 3 qualora l’emissione sia assistita da garanzie bancarie in una
misura non inferiore al 25% del valore complessivo dell’emissione. Nel caso in
cui le garanzie poste da banche, consorzi fidi e istituti di investimento
fossero portate dal 25 al 50% , sarebbe possibile derogare alla certificazione del bilancio della società
emittente per un periodo pari ad una anno e mezzo. In merito a quest’ultimo
punto, l’emissione dovrà aver ad oggetto titoli con scadenza non superiore ai
18 mesi.
Il futuro della cambiale finanziaria
non sarà assolutamente facile, nonostante gli sforzi fatti per rendere
appetibile lo strumento di finanziamento “restaurato”, attraverso l’allargamento
della platea di potenziali utilizzatori quali le società non quotate, si dovrà
andare incontro ad una serie di problematiche:
- bassa propensione degli investitori professionali a modificare le proprie scelte strategiche di rischio (il maggior default risk di una PMI potrebbe essere tale da scoraggiare l’investimento a qualsiasi livello di rendimento);
- onerosità della sponsorship, le banche pur non sottoscrivendo al 100% il finanziamento saranno in ogni modo costrette a mantenere in portafoglio una quota di titoli che va dal 2 al 5%;
- disparità fiscale rispetto ad un contratto di mutuo o prestito dei soci a medio termine.
LS
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