Dal 26 giugno 2012 con l’entrata in vigore del dl n.
83/2012, le cessioni di fabbricati ad uso abitativo possono considerarsi imponibili IVA, previo
esercizio dell’opzione, anche per i
trasferimenti ultraquinquennali effettuati dalle imprese
costruttrici o ristrutturatrici.
In ordine al requisito soggettivo essenziale per l’imponibilità
(obbligatoria o facoltativa) della cessione, con la circolare n. 27/2006 l’Agenzia delle entrate
ha precisato che, ai detti fini, si considerano «imprese costruttrici», oltre
alle imprese che realizzano direttamente i fabbricati, anche quelle che si
avvalgono di altre imprese per l’esecuzione dei lavori.
È da ritenere, inoltre,
che resti valido l’orientamento secondo cui:
- si considera «impresa costruttrice» quella che anche occasionalmente realizza la costruzione di immobili, a nulla rilevando che la materiale esecuzione dei lavori sia affidata, in tutto o in parte, a terzi, e indipendentemente dai motivi per i quali è intrapresa l’iniziativa edilizia (circolare n. 182 dell’11 luglio 1996 e risoluzione n. 93 del 23 aprile 2003);
- la qualifica di «impresa costruttrice» si trasmette per effetto dell’operazione che comporta la successione nei rapporti attivi e passivi del «dante causa», come avviene nel caso di conferimento d’azienda (risoluzione n. 93 del 23 aprile 2003).
Pertanto, il regime di esenzione IVA applicabile alla
cessione di fabbricati ad uso abitativo da parte delle imprese costruttrici
riguarda:
- le cessioni poste in essere, entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori, dalle imprese che hanno costruito oppure ristrutturato il fabbricato (in esecuzione di interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica);
- le cessioni poste in essere, dai medesimi soggetti di cui sopra, anche successivamente al termine di cinque anni, qualora il cedente abbia espresso l’opzione per l’applicazione dell’imposta; in questo caso, se il cessionario è un soggetto passivo l’imposta si applica con il meccanismo dell’inversione contabile, ai sensi dell’art. 17, sesto comma, lett. a-bis) del dpr 633/72, come modificato dal medesimo dl n. 83/2012.
Prima del dl n. 83/2012
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Dopo il dl n. 83/2012
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Cedente
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Regime IVA
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Cedente
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Regime IVA
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Impresa costruttrice o ristrutturatrice
che vende entro 5
anni dall’ultimazione
lavori
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Ordinario
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Impresa costruttrice o ristrutturatrice
che vende entro 5 anni dall’ultimazione
lavori
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Ordinario
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Impresa costruttrice o ristrutturatrice
che vende dopo 5 anni
dall’ultimazione lavori
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Esente
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Impresa costruttrice o ristrutturatrice
che vende dopo 5 anni
dall’ultimazione lavori
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Esente o imponibile con il reverse charge previo esercizio dell’opzione
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Altri soggetti Iva
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Esente
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Altri soggetti Iva
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Esente
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Impresa costruttrice di abitazioni di edilizia convenzionata
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Ordinario
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Impresa costruttrice di abitazioni di edilizia convenzionata
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Esente
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LS
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