Novità dal 1°
gennaio 2015 sul fronte prima casa e relative imposte ad essa attribuibili. Il
Dlgs stabilità 2015 ha finalmente dato prova di una decisiva semplificazione
per chi acquisterà casa nel corso del 2015. L’art. 33 del Dlgs n.175 del
21/11/2014 (c.d. dl semplificazioni), ha posto fine alla diversità di
trattamento tra gli atti soggetti ad IVA e quelli soggetti a imposta di
registro proporzionale. Fino all'anno 2014 l’agevolazione prima casa (imposta
di registro € 200 e IVA al 4%) poteva essere concessa solamente sulla
compravendita di immobili considerati “non di lusso”. Tale interpretazione
trovava la sua genesi normativa nel DM Lavori Pubblici del 02/08/1969, che
considerava immobili di lusso le unità unifamiliari di oltre mq 200 dotate di
una rilevante area di pertinenza, gli appartamenti residenziali in unità
condominiali con metratura superiore a mq 240. In pratica chi acquistava un
immobile prima casa dalle caratteristiche “di lusso” era soggetto a imposta di
registro agevolata a € 200 e IVA ad aliquota massima, 22%. Questo doppio
binario ha creato spesso errate interpretazioni della normativa applicabile con
effetti a volte, disincentivanti all’acquisto.
Dal 1° gennaio 2015 l’agevolazione
prima casa può essere riconosciuta in base all’applicazione del criterio
catastale, sia per l’IVA che l’imposta di registro, piuttosto che quello
regolato dal vecchio DM Lavori Pubblici del 02/08/1969. Ad accezione delle
unità abitative accatastate come A/1
(abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli e palazzi di
eminente pregio), è possibile beneficiare dell’IVA agevolata al 4% e dell’imposta
di registro in misura fissa pari a € 200. Al momento dell’acquisto della prima
casa, oltre alle precedenti imposta citate, si è soggetti anche imposta
catastale e ipotecaria in una misura pari a quella verificabile nella tabella
che segue.
CEDENTE
|
IVA
|
IMPOSTA
DI REGISTRO
|
IMPOSTA
CATASTALE
|
IMPOSTA
IPOTECARIA
|
Impresa costruttrice/ristrutturatrice
-cessione entro 5 anni dalla
sua realizzazione-
|
4%
|
€
200
|
€
200
|
€
200
|
Impresa costruttrice/ristrutturatrice
-cessione OLTRE 5 anni dalla sua realizzazione-
|
4%
su
opzione
|
€
200
|
€
200
|
€
200
|
Impresa NON costruttrice/ristrutturatrice
(es. commerciale) +/- cessione entro 5 anni dalla sua
realizzazione
|
ESENTE
|
2%
|
€50
|
€
50
|
PRIVATO
|
ESENTE
|
2%
|
€
50
|
€
50
|
In sede di acquisto del proprio
immobile bisognerà porre particolare attenzione anche al cedente. Se
consideriamo a titolo di esempio una compravendita con un soggetto privato
piuttosto che un’impresa costruttrice, l’imposizione fiscale complessiva sarà:
Unità
abitativa € 100.000 valore dichiarato nel rogito notarile
PRIVATO
– IVA =
0 – IMPOSTA DI REGISTRO = 100.000 x 2%
= 2.000 – IMPOSTA CATASTALE = 50 – IMPOSTA IPOTECARIA = 50 – IMPOSIZIONE TOTALE = 2000+50+50 = 2.100
IMPRESA
– IVA = 100.000 x 4% = 4.000 – IMPOSTA
DI REGISTRO = 200 – IMPOSTA
CATASTALE = 200 – IMPOSTA IPOTECARIA
= 200 – IMPOSIZIONE TOTALE = 4000+200+200
= 4.400
A parità di condizioni (valore
dell’immobile pari a € 100.000), la compravendita tra soggetti privati
garantisce un risparmio d’imposta superiore al 50%
Lucio Steduto
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