mercoledì 1 agosto 2012

Novità dalla mediazione tributaria. Un nuovo protocollo rafforza l'istituto


La mediazione tributaria è uno strumento normativo che punta a definire le questioni in sede amministrativa, migliorando il rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria. Nei giorni passati, ha costituito oggetto di un «Protocollo d’intesa» sottoscritto dall’Agenzia delle entrate (Direzione regionale del Lazio) e l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma.
Un articolato testo che inquadra gli strumenti utili a favorire la mediazione tributaria (art. 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546) nella prospettiva di «migliorare la qualità degli atti amministrativi» e di «contribuire a sviluppare riconciliazione tributaria». Come è noto la mediazione tributaria offre ai contribuenti la possibilità di rappresentare rapidamente, dialogando con l’Ufficio dell’amministrazione finanziaria, le proprie ragioni al fine di difendersi rapidamente, questo nella prospettiva di «soluzioni legittime e trasparenti, rimuovendo eventuali vizi dell’atto amministrativo». D’altro canto, la mediazione rappresenta una duplice elevata opportunità, sia per l’amministrazione che per la collettività poiché mira a ridurre il peso del contenzioso di importo inferiore a 20 mila euro.

Il «Protocollo d’intesa» dispone un articolato ben dettagliato che ruota attorno agli impegni dell’Ordine, agli impegni dell’Ufficio, al monitoraggio dell’andamento della mediazione, oltre che alla divulgazione dello stesso documento protocollare ai soggetti interessati. L’Ordine ha assunto impegno a divulgare le opportunità della mediazione, a «evidenziare il carattere preventivo e obbligatorio dell’istituto», a supportare il contribuente indicando i recapiti (Pec, mail o fax) presso i quali lo stesso intende ricevere informazioni sul procedimento di mediazione. Inoltre, l’Ordine si impegna a che i propri iscritti siano sensibilizzati a partecipare, in maniera fattivamente collaborativa, al procedimento di mediazione con l’obiettivo di pervenire  in linea con il principio della giusta imposizione alla equa definizione del procedimento, nel quadro anche dei diritti sanciti dallo Statuto del contribuente.

Analogamente l’Ufficio ha assunto con il Protocollo una serie di impegni ben individuati, a cominciare dall’esame sistematico e compiuto di tutte le istanze con spirito di collaborazione. Nel caso in cui l’istanza posta risulti improponibile, l’amministrazione finanziaria comunicherà al contribuente, possibilmente entro 20 giorni, le motivazioni dell’improponibilità. L’Ufficio, oltre ad accogliere le istanze quando ne sussistano i presupposti, potrà concedere al contribuente, su sua richiesta, la sospensione, parziale o totale, dell’esecuzione dell’atto impugnato. Anche da parte dell’Ufficio, principio della giusta imposizione e diritti sanciti dallo Statuto del contribuente, dovranno ispirare un sereno contraddittorio, fino a formulare una proposta di mediazione quando ne ricorrano i presupposti.

L’amministrazione, inoltre, dovrà accuratamente informare il contribuente circa le modalità per perfezionare la mediazione e ritenere validi i pagamenti anche quando, per errore scusabile, le somme siano lievemente inferiori a quelle dovuto ovvero siano versate con lieve ritardo. Quando il procedimento evolve verso un esito negativo l’Ufficio si impegna a fornire una motivazione dettagliata e accurata del diniego dell’istanza. Nella sua parte conclusiva il Protocollo impegna le due parti, Ordine e Ufficio, a monitorare costantemente, anche attraverso incontri periodici, l’andamento della mediazione tributaria. In questa prospettiva, è prevista la costituzione di un nucleo di esperti, scelti in pari numero tra i funzionari dell’amministrazione finanziaria e gli iscritti all’Ordine di Roma, che effettui una ricognizione della giurisprudenza delle commissioni tributarie locali al fine di una efficace trattazione delle istanze di mediazione puntando a una giusta imposizione.

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