La mediazione tributaria è uno
strumento normativo che punta a definire le questioni in sede amministrativa,
migliorando il rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria. Nei
giorni passati, ha costituito oggetto di un «Protocollo d’intesa» sottoscritto
dall’Agenzia delle entrate (Direzione regionale del Lazio) e l’Ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma.
Un articolato testo che inquadra
gli strumenti utili a favorire la mediazione tributaria (art. 17-bis del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546) nella prospettiva di «migliorare
la qualità degli atti amministrativi» e di «contribuire a sviluppare
riconciliazione tributaria». Come è noto la mediazione tributaria offre ai
contribuenti la possibilità di rappresentare rapidamente, dialogando con
l’Ufficio dell’amministrazione finanziaria, le proprie ragioni al fine di
difendersi rapidamente, questo nella prospettiva di «soluzioni legittime e
trasparenti, rimuovendo eventuali vizi dell’atto amministrativo». D’altro canto,
la mediazione rappresenta una duplice elevata opportunità, sia per
l’amministrazione che per la collettività poiché mira a ridurre il peso del contenzioso di importo inferiore a
20 mila euro.
Il «Protocollo d’intesa» dispone
un articolato ben dettagliato che ruota attorno agli impegni dell’Ordine, agli
impegni dell’Ufficio, al monitoraggio dell’andamento della mediazione, oltre
che alla divulgazione dello stesso documento protocollare ai soggetti
interessati. L’Ordine ha assunto impegno a divulgare le opportunità della
mediazione, a «evidenziare il carattere preventivo e obbligatorio
dell’istituto», a supportare il contribuente indicando i recapiti (Pec, mail o
fax) presso i quali lo stesso intende ricevere informazioni sul procedimento di
mediazione. Inoltre, l’Ordine si impegna a che i propri iscritti siano
sensibilizzati a partecipare, in maniera fattivamente collaborativa, al
procedimento di mediazione con l’obiettivo di pervenire in linea con il principio della giusta
imposizione alla equa definizione del procedimento, nel quadro anche dei
diritti sanciti dallo Statuto del contribuente.
Analogamente l’Ufficio ha assunto
con il Protocollo una serie di impegni ben individuati, a cominciare dall’esame
sistematico e compiuto di tutte le istanze con spirito di collaborazione. Nel
caso in cui l’istanza posta risulti improponibile, l’amministrazione
finanziaria comunicherà al contribuente, possibilmente entro 20 giorni, le
motivazioni dell’improponibilità. L’Ufficio,
oltre ad accogliere le istanze quando ne sussistano i presupposti, potrà
concedere al contribuente, su sua richiesta, la sospensione, parziale o totale,
dell’esecuzione dell’atto impugnato. Anche da parte dell’Ufficio, principio
della giusta imposizione e diritti sanciti dallo Statuto del contribuente,
dovranno ispirare un sereno contraddittorio, fino a formulare una proposta di
mediazione quando ne ricorrano i presupposti.
L’amministrazione, inoltre, dovrà
accuratamente informare il contribuente circa le modalità per perfezionare la
mediazione e ritenere validi i pagamenti anche quando, per errore scusabile, le
somme siano lievemente inferiori a quelle dovuto ovvero siano versate con lieve
ritardo. Quando il procedimento evolve verso un esito negativo l’Ufficio si
impegna a fornire una motivazione dettagliata e accurata del diniego
dell’istanza. Nella sua parte conclusiva il Protocollo impegna le due parti,
Ordine e Ufficio, a monitorare costantemente, anche attraverso incontri
periodici, l’andamento della mediazione tributaria. In questa prospettiva, è
prevista la costituzione di un nucleo di esperti, scelti in pari numero tra i
funzionari dell’amministrazione finanziaria e gli iscritti all’Ordine di Roma,
che effettui una ricognizione della giurisprudenza delle commissioni tributarie
locali al fine di una efficace trattazione delle istanze di mediazione puntando
a una giusta imposizione.
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