Da domani 29 agosto i notai potranno
presentare presso il Registro delle Imprese atti costitutivi di s.r.l in forma
semplificata. Il Ministero della Giustizia, lo scorso 23 giugno, con il decreto
n. 138, ha predisposto il modello di statuto da adottarsi per le società in
questione. Si tratta di un insieme di regole standard, semplificate il più
possibile rispetto a una " Srl classica", esse hanno come
caratteristica principale la standardizzazione della forma di elaborazione dell'atto.
In base alle disposizioni del legislatore, la forma basica dello statuto potrà
essere implementata (con alcune eccezioni), nei caratteri e nella forma
esclusivamente prevista per la società a responsabilità limitata semplificata.
A titolo d'esempio, si consideri la possibilità di meglio adattare le
prerogative dei soci in termini di trasferimento delle quote. In questo caso,
infatti, è possibile attingere alle regole previste dalla normale Srl (per il
trasferimento delle partecipazioni, art. 2469 comma 1, c.c.), ad
implementazione dello statuto semplificato. La normativa, in merito all'applicazione
o meno di ulteriori elementi "personalizzanti" è ben chiara: in mancanza di specifici riferimenti a elementi
tipici della Srl oppure estranei, si
considererà valido lo schema standard di statuto della Srl semplificata.
Le novità principali alla base
della nuova disciplina societaria, sono state elaborate al fine di rendere di maggiore
attrattività l'aggregazione sociale in forme imprenditoriali soprattutto per i
giovani, pertanto, gli elementi che contraddistinguono fortemente la Srl
semplificata sono: semplicità e economicità nella costituzione.
Rispetto ad una Srl classica, le
novità più rilevanti per la Srl semplificata sono:
- età dei/del soci/o: non superiore al 35º anno d'età, la verifica formale è affidata al notaio;
- capitale sociale: può variare da un minimo di 1 euro a massimo 9.999,99 euro. Dovrà essere interamente versato al momento della costituzione;
- denominazione sociale: oltre al nome della società dovrà seguire la dicitura "società a responsabilità limitata semplificata" e le specifiche sedi (principali e secondarie) dei comuni dove è svolta l'attività;
- cessione di quote: coerentemente alle disposizioni anagrafiche della costituzione, è vietata la cessione di quote a soggetti che non abbiano i requisiti di età stabiliti per la Srl semplificata;
- amministrazione e gestione: la società può nominare uno o più amministratori a patto che questi siano soci della stessa società;
- assemblea: se si prevede di affidare le decisioni all'organo assembleare, questo dovrà essere presieduto dall'amministratore/i o presidente unico della società.
Oltre alla riduzione del capitale
sociale minimo di costituzione, sono previsti una serie di vantaggi economici
in sede di nascita della Srl semplificata. Nello specifico, si ha esenzione di:
- diritti di segreteria per la comunicazione unica al registro delle imprese;
- imposta di bollo;
- oneri notarili di base (non si esclude l'applicazione di costi di natura accessoria).
LS
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