lunedì 13 agosto 2012

Ipoteca iscritta anche in caso di sospensione della cartella esattoriale


L’ipoteca del concessionario resiste anche alla sospensione dell’esecutività della cartella di pagamento eventualmente accordata dal giudice tributario. O meglio, il provvedimento di sospensione della cartella esattoriale non è di ostacolo all’iscrizione ipotecaria. Lo snodo cruciale del problema è il rapporto tra l’ipoteca, disciplinata dagli articoli 2808 e seguenti del codice civile, e quella di cui all’articolo 77 dpr 602, del 1973. La prima «attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione». La seconda invece ha diversa natura. Il disposto di cui all’articolo 77, comma 2, dpr 602/73 prevede che se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il 5% del valore dell’immobile da sottoporre a espropriazione, l’agente della riscossione, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. In questo caso, l’iscrizione ipotecaria non ha natura esecutiva, ma di garanzia reale e rientra tra le facoltà dell’agente della riscossione. L’eccepita sospensione dell’esecutorietà dell’atto per il quale è stata eseguita l’iscrizione ipotecaria, non ha alcuna ripercussione La sospensione dell’esecuzione non inficia, comunque, gli atti esecutivi precedentemente posti in essere, inibendo esclusivamente la prosecuzione della procedura. Peraltro, sempre in tema di contenzioso, l’articolo 19, comma 1, lettera e-bis), del dlgs 546/1992, prevede l’impugnabilità dell’iscrizione di ipoteca, ma non della comunicazione dell’iscrizione. Questa, infatti, non viene notificata, ma solo comunicata ex articolo 6 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e articolo 21-bis della legge 241/1990 (sul procedimento amministrativo). Ne consegue che la comunicazione ha l’esclusivo scopo di rendere edotto il contribuente della garanzia reale attuata dall’agente della riscossione, scopo che si ritiene conseguito con la comunicazione dell’avvenuta iscrizione, dei titoli esecutivi che la giustificano, degli immobili colpiti, dell’importo iscritto, delle modalità di impugnazione dell’iscrizione avanti la Commissione tributaria competente.

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