L’ipoteca del concessionario resiste anche alla sospensione
dell’esecutività della cartella di pagamento eventualmente accordata dal
giudice tributario. O meglio, il provvedimento di sospensione della cartella
esattoriale non è di ostacolo all’iscrizione ipotecaria. Lo snodo cruciale del
problema è il rapporto tra l’ipoteca, disciplinata dagli articoli 2808 e seguenti del codice civile, e quella di cui all’articolo 77 dpr 602,
del 1973. La prima «attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche
in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito
e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato
dall’espropriazione». La seconda invece ha diversa natura. Il disposto di cui all’articolo
77, comma 2, dpr 602/73 prevede che se l’importo complessivo del credito per cui
si procede non supera il 5% del valore dell’immobile da sottoporre a
espropriazione, l’agente della riscossione, prima di procedere all’esecuzione,
deve iscrivere ipoteca. In questo caso, l’iscrizione ipotecaria non ha natura esecutiva,
ma di garanzia reale e rientra tra le facoltà dell’agente della riscossione. L’eccepita
sospensione dell’esecutorietà dell’atto per il quale è stata eseguita
l’iscrizione ipotecaria, non ha alcuna ripercussione La sospensione
dell’esecuzione non inficia, comunque, gli atti esecutivi precedentemente posti
in essere, inibendo esclusivamente la prosecuzione della procedura. Peraltro, sempre
in tema di contenzioso, l’articolo 19, comma 1, lettera e-bis), del dlgs 546/1992,
prevede l’impugnabilità dell’iscrizione di ipoteca, ma non della comunicazione
dell’iscrizione. Questa, infatti, non viene notificata, ma solo comunicata ex
articolo 6 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e
articolo 21-bis della legge 241/1990 (sul procedimento amministrativo). Ne
consegue che la comunicazione ha l’esclusivo scopo di rendere edotto il
contribuente della garanzia reale attuata dall’agente della riscossione, scopo
che si ritiene conseguito con la comunicazione dell’avvenuta iscrizione, dei
titoli esecutivi che la giustificano, degli immobili colpiti, dell’importo
iscritto, delle modalità di impugnazione dell’iscrizione avanti la Commissione
tributaria competente.
lunedì 13 agosto 2012
Ipoteca iscritta anche in caso di sospensione della cartella esattoriale
Etichette:
cartella esattoriale,
Ipoteca
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
0 commenti:
Posta un commento