Tra le novità più interessanti
del “Decreto Crescita” segnaliamo l’innalzamento
del limite di fatturato da 200 mila a 2 mln di euro per poter beneficiare del
nuovo regime dell’IVA per cassa. Il
nuovo impianto normativo è sorretto dall’art. 32-bis del dl 83/2012, aggiunto
dal parlamento in sede di conversione, che recepisce in anticipo le
disposizioni della direttiva 45/2010/Ue sulla contabilità Iva di cassa,
sostituendole a quelle dell’art. 7 del dl n. 185/2008.
Funzionamento
Darà la possibilità ai contribuenti
di contabilizzare il debito IVA, ovvero assolvere alla sua liquidazione,
solamente all’atto del pagamento del corrispettivo. D’altra parte però, si dovrà
tenere conto che, lo stesso principio varrà per le operazioni di segno opposto,
quindi, le fatture di acquisto non potranno generare credito IVA non prima
della rispettiva corresponsione. Trascorso un anno dall’emissione della fattura
di vendita, indipendentemente dal pagamento, l’IVA dovrà essere contabilizzata,
il contrario è previsto per il credito IVA derivate dalle operazioni d’acquisto:
fino a quando non verrà saldato il corrispettivo non si potrà procedere all’assoggettamento
dell’IVA a credito. Sono previste eccezioni al limite di un anno, per le
operazioni nei confronti di cessionari assoggettati a procedure concorsuali.
Il regime dell’IVA per cassa sarà
opzionale, significa che il contribuente dovrà comunicare preventivamente l’intenzione
di beneficio all’amministrazione finanziaria, e riportare in fattura un
esplicito riferimento al regime di cassa.
Beneficiari
“I contribuenti con un volume d’affari annuo non superiore a 2
milioni di euro”. Il nuovo regime di si dovrà applicare all’intero
gruppo di operazioni dell’azienda, pertanto non potranno considerarsi per cassa
le singole attività selezionate in modo discrezionale, come attualmente
regolamentato.
Saranno esclusi i contribuenti in regimi speciali di applicazione
dell’imposta (es. regime del margine), né per le operazioni effettuate nei
confronti di cessionari o di committenti che assolvono l’imposta attraverso il meccanismo
dell’inversione contabile (es. subappalti edili). Sono «naturalmente» escluse
dal regime di cassa, poi, le operazioni effettuate verso destinatari che non
agiscono in veste di soggetti passivi.
Risultati attesi
In termini finanziari, il nuovo
regime IVA potrebbe sicuramente garantire un vantaggio finanziario soprattutto
per l’azienda cedente, immaginiamo per esempio le varie possibilità che questa potrebbe avere nel concedere ai
potenziali dilazioni di pagamento entro l’anno senza doversi preoccupare della
contabilizzazione e quindi successiva liquidazione del debito IVA.
Complessivamente l’estensione a tutte le operazioni di un’azienda dell’IVA per
cassa farà gravare in capo all’erario il costo finanziario dell’imposta.
0 commenti:
Posta un commento