giovedì 26 luglio 2012

IVA per cassa su tutto il volume d’affari aziendale. Il nuovo limite entro 2.000.000 €



Tra le novità più interessanti del “Decreto Crescita” segnaliamo l’innalzamento del limite di fatturato da 200 mila a 2 mln di euro per poter beneficiare del nuovo regime dell’IVA per cassa.  Il nuovo impianto normativo è sorretto dall’art. 32-bis del dl 83/2012, aggiunto dal parlamento in sede di conversione, che recepisce in anticipo le disposizioni della direttiva 45/2010/Ue sulla contabilità Iva di cassa, sostituendole a quelle dell’art. 7 del dl n. 185/2008.

Funzionamento

Darà la possibilità ai contribuenti di contabilizzare il debito IVA, ovvero assolvere alla sua liquidazione, solamente all’atto del pagamento del corrispettivo. D’altra parte però, si dovrà tenere conto che, lo stesso principio varrà per le operazioni di segno opposto, quindi, le fatture di acquisto non potranno generare credito IVA non prima della rispettiva corresponsione. Trascorso un anno dall’emissione della fattura di vendita, indipendentemente dal pagamento, l’IVA dovrà essere contabilizzata, il contrario è previsto per il credito IVA derivate dalle operazioni d’acquisto: fino a quando non verrà saldato il corrispettivo non si potrà procedere all’assoggettamento dell’IVA a credito. Sono previste eccezioni al limite di un anno, per le operazioni nei confronti di cessionari assoggettati a procedure concorsuali.
Il regime dell’IVA per cassa sarà opzionale, significa che il contribuente dovrà comunicare preventivamente l’intenzione di beneficio all’amministrazione finanziaria, e riportare in fattura un esplicito riferimento al regime di cassa.

Beneficiari

I contribuenti con un volume d’affari annuo non superiore a 2 milioni di euro”. Il nuovo regime di si dovrà applicare all’intero gruppo di operazioni dell’azienda, pertanto non potranno considerarsi per cassa le singole attività selezionate in modo discrezionale, come attualmente regolamentato.
Saranno esclusi i contribuenti in regimi speciali di applicazione dell’imposta (es. regime del margine), né per le operazioni effettuate nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l’imposta attraverso il meccanismo dell’inversione contabile (es. subappalti edili). Sono «naturalmente» escluse dal regime di cassa, poi, le operazioni effettuate verso destinatari che non agiscono in veste di soggetti passivi.  

Risultati attesi

In termini finanziari, il nuovo regime IVA potrebbe sicuramente garantire un vantaggio finanziario soprattutto per l’azienda cedente, immaginiamo per esempio le varie possibilità  che questa potrebbe avere nel concedere ai potenziali dilazioni di pagamento entro l’anno senza doversi preoccupare della contabilizzazione e quindi successiva liquidazione del debito IVA. Complessivamente l’estensione a tutte le operazioni di un’azienda dell’IVA per cassa farà gravare in capo all’erario il costo finanziario dell’imposta.  

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