Con la sentenza n. 12624 del 20
luglio 2012, la Corte di Cassazione estende i poteri dell’amministrazione
finanziaria in termini di controlli bancari, in caso di accertamento volto a
far emergere una potenziale base imponibile evasa, potranno essere “setacciati”
i conti correnti intestati ai soci e ai loro familiari quando sussistano fondati
sospetti che la società abbia effettuato operazioni soggettivamente inesistenti
volte ad evadere le imposte.
Il caso, nello specifico,
riguarda il ricorso presentato dai soci di una società di capitali avverso
rispetto alla disposizione di imputare a tassazione IRPEF i presunti redditi
percepiti in modo illecito dai soci attraverso la mancata contabilizzazione di
operazioni societarie. Attraverso l’analisi dei rapporti bancari dei familiari
degli interessati, l’amministrazione finanziaria è riuscita ad accertare somme
di dubbia provenienza, queste, mancando l’onere della prova in capo al
contribuente sono state attribuite a reddito in quanto collegabili a potenziali
utili distribuiti in modo occulto dalla società e trasferiti in modo fittizio.
La difesa dei ricorrenti ha fatto
leva sul fatto che l’AF fosse tenuta a dimostrare l’effettiva intestazione
fittizia dei conti tale da giustificare la presunzione di maggiori ricavi non
dichiarati della società. Mancando la tangibile prova di quanto contestato, i
ricorrenti hanno evidenziato come o i conti erano nella totale disponibilità
della società e di conseguenza non poteva esser fatta valere la presunzione di
cui all’art. 32 dpr 600/1973 per cui nessun maggior reddito poteva essere
accertato in capo ai soci in quanto non intestatari dei conti correnti. Oppure
le somme erano riferibili solamente in capo ai soci, formalmente e
sostanzialmente intestatari dei conti correnti, e in questo caso non potevano
fungere da prova di maggior utile prodotto in capo alla società e di utili
distribuiti ai soci in maniera occulta.
La sentenza non ha accolto il
ricorso, bensì ha evidenziato come l’amministrazione finanziaria non è
esonerata dal fornire la prova dell’intestazione fittizia dei conti, ma tale
prova può essere costituita dalla gravità e serietà dell’elemento indiziario
costituito dallo stretto legame parentale che insieme ad altri elementi possono
rappresentare complessivamente una prova di comportamento evasivo.
Spetta dunque al contribuente la
dimostrazione, per l’inversione dell’onere della prova, che le somme prelevate erano
destinate a pagamenti fuori bilancio o ad acquisti non produttivi di reddito.
In futuro questa sentenza
potrebbe essere di significativo orientamento alla giurisprudenza fiscale, l’amministrazione
finanziaria, per combattere tutti quei fenomeni evasivi che si annoverano nel
cerchio delle società familiari, potrà utilizzare lo strumento dell’accertamento
analitico anche nei confronti dei parenti collegabili ai soci.
È bene quindi
tenere sempre ben presente le svariate possibilità in termini di controllo che
lo Stato possiede, tentare oggi l’occultamento, il trasferimento e l’erosione
fittizia della base imponibile risulta sempre più difficile, i vecchi trucchi
contabili sono facilmente smascherabili da una sempre più attenta evoluzione
dei sistemi di controllo.
LS
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