martedì 24 luglio 2012

Estensione dei controlli bancari anche ai parenti dei soci


Con la sentenza n. 12624 del 20 luglio 2012, la Corte di Cassazione estende i poteri dell’amministrazione finanziaria in termini di controlli bancari, in caso di accertamento volto a far emergere una potenziale base imponibile evasa, potranno essere “setacciati” i conti correnti intestati ai soci e ai loro familiari quando sussistano fondati sospetti che la società abbia effettuato operazioni soggettivamente inesistenti volte ad evadere le imposte.
Il caso, nello specifico, riguarda il ricorso presentato dai soci di una società di capitali avverso rispetto alla disposizione di imputare a tassazione IRPEF i presunti redditi percepiti in modo illecito dai soci attraverso la mancata contabilizzazione di operazioni societarie. Attraverso l’analisi dei rapporti bancari dei familiari degli interessati, l’amministrazione finanziaria è riuscita ad accertare somme di dubbia provenienza, queste, mancando l’onere della prova in capo al contribuente sono state attribuite a reddito in quanto collegabili a potenziali utili distribuiti in modo occulto dalla società e trasferiti in modo fittizio.

La difesa dei ricorrenti ha fatto leva sul fatto che l’AF fosse tenuta a dimostrare l’effettiva intestazione fittizia dei conti tale da giustificare la presunzione di maggiori ricavi non dichiarati della società. Mancando la tangibile prova di quanto contestato, i ricorrenti hanno evidenziato come o i conti erano nella totale disponibilità della società e di conseguenza non poteva esser fatta valere la presunzione di cui all’art. 32 dpr 600/1973 per cui nessun maggior reddito poteva essere accertato in capo ai soci in quanto non intestatari dei conti correnti. Oppure le somme erano riferibili solamente in capo ai soci, formalmente e sostanzialmente intestatari dei conti correnti, e in questo caso non potevano fungere da prova di maggior utile prodotto in capo alla società e di utili distribuiti ai soci in maniera occulta.

La sentenza non ha accolto il ricorso, bensì ha evidenziato come l’amministrazione finanziaria non è esonerata dal fornire la prova dell’intestazione fittizia dei conti, ma tale prova può essere costituita dalla gravità e serietà dell’elemento indiziario costituito dallo stretto legame parentale che insieme ad altri elementi possono rappresentare complessivamente una prova di comportamento evasivo.
Spetta dunque al contribuente la dimostrazione, per l’inversione dell’onere della prova, che le somme prelevate erano destinate a pagamenti fuori bilancio o ad acquisti non produttivi di reddito.
In futuro questa sentenza potrebbe essere di significativo orientamento alla giurisprudenza fiscale, l’amministrazione finanziaria, per combattere tutti quei fenomeni evasivi che si annoverano nel cerchio delle società familiari, potrà utilizzare lo strumento dell’accertamento analitico anche nei confronti dei parenti collegabili ai soci. 

È bene quindi tenere sempre ben presente le svariate possibilità in termini di controllo che lo Stato possiede, tentare oggi l’occultamento, il trasferimento e l’erosione fittizia della base imponibile risulta sempre più difficile, i vecchi trucchi contabili sono facilmente smascherabili da una sempre più attenta evoluzione dei sistemi di controllo.   

LS

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