Conseguenze della mancata iscrizione al VIES
i chiarimenti dal R.M 42/E/2012
Come chiaramente indicato dall’Agenzia delle Entrate nella R.M. 42/E/2012, in applicazione dei principi sugli effetti della mancata iscrizione al Vies, un soggetto passivo italiano, non iscritto al Vies, che effettua un acquisto da un soggetto passivo comunitario, non effettuerebbe un’operazione intracomunitaria, pertanto l’imposta non sarebbe dovuta in Italia ma nello Stato Ue del fornitore.
Del resto, ad avviso dell’Agenzia, il fornitore comunitario, non avendo modo di riscontrare la soggettività passiva Iva del cessionario/committente italiano nel Vies, dovrebbe esimersi
dal qualificare l’operazione come soggetta al regime fiscale degli scambi intracomunitari.
Ne consegue – conclude l’Agenzia – che sotto il profilo procedurale l’acquirente italiano, non iscritto al Vies, una volta ricevuta la fattura senza addebito di Iva da parte del fornitore comunitario, dovrebbe esimersi dal procedere alla doppia annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, non essendo applicabile il meccanismo dell’inversione contabile.
LS
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