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lunedì 30 luglio 2012

Tirocinio Commercialista 18 mesi, ordini territoriali autorizzati a rilasciare il certificato di compiuta pratica


È del 27 luglio 2012 l’informativa n. 61 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) che autorizza tutti gli ordini territoriali a rilasciare il certificato di compiuto tirocinio a tutti coloro che hanno già maturato 18 mesi di pratica professionale. Il Consiglio Nazionale mette finalmente fine ad un lungo sequel di richieste di pareri ministeriali, interpretazioni normative, ecc.
La questione sembra essere stata risolta solamente per i praticanti che hanno iniziato il tirocinio ante 24 gennaio 2012, ed abbiano maturato 18 mesi di pratica. Nello specifico, i diretti interessati sono: i “tirocinanti Esperti Contabili” sez. B già in possesso del titolo di laurea triennale, e i “tirocinanti Dottori Commercialisti” se. A in possesso del titolo di laura specialistica/magistrale o di una laura del vecchio ordinamento.
Per i praticanti che hanno iniziato il “tirocinio in convenzione” agli studi universitari (convenzione del CNDCEC-MIUR del 13 ottobre 201), precedentemente la data del 24 gennaio 2012, la questione risulta ancora insoluta. Permangono quindi i dubbi interpretativi per chi ha maturato già 18 mesi di pratica contestualmente agli studi. A tal proposito si stanno valutando opzioni del tipo: 6 o 12 ulteriori mesi di  tirocinio dopo il conseguimento del titolo di studi richiesto, possibilità di integrazione con dei corsi di specializzazione ad hoc organizzati dagli ordini territoriali.
Dalla stessa informativa appare ancora aperta la questione del tirocinio per l’accesso alla Revisione contabile, da questa, si evince come il tirocinio di 18 mesi non consente l’automatica iscrizione nel Registro dei revisori legali, a motivo del permanere dell’obbligo di 36 mesi di pratica (art. 3 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39). Staremo a vedere nei prossimi mesi come il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze gestirà l’equipollenza fino a ieri adottata tra l’esame da Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e l’esame da Revisore Legale.

LS

giovedì 5 luglio 2012

Tirocinio professionale retroattivo: dietrofront del Ministero della Giustizia sull’applicazione del D.L. 1/2012



Dopo sette mesi di diatribe consumatesi tra gli ordini professionali, il Ministero della Giustizia passando per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, è stata riconosciuta la retroattività della pratica professionale. La vicenda ha inizio con l’emanazione del D.L. n. 1/2012 (cd Decreto Liberalizzazioni) entrato in vigore 24 gennaio 2012, prevedeva l’abbassamento a 18 mesi di tirocinio di tutte le pratiche professionali ad esclusione di quelle appartenenti al settore sanitario. Commercialisti, avvocati, periti agrari ed altri avrebbero così iniziato una nuova stagione formativa caratterizzata da una riduzione dei mesi di pratica. Significativo il caso degli appartenenti alla categoria degli “aspiranti Dottori Commercialisti”, per mezzo del Decreto Liberalizzazioni poterono beneficiare di una abbassamento da 36 a 18 mesi di praticantato. La novità, pur incorporando in sé quello spirito di innovazione atto ad aprire maggiormente il mondo delle professioni,  non fu immediatamente percepita dagli ordini professionali. Il dilemma maggiore verteva principalmente sulla retroattività del decreto: cosa sarebbe accaduto a coloro che in data 24 gennaio 2012 (data di entrata in vigore del D.L.) avessero già maturato 18 mesi di pratica? Alcuni ordini professionali, come quello dei Commercialisti, inviarono una richiesta di parere al MdG e al MIUR. Dopo 5 mesi di attesa, un parere coadiuvato dai due ministeri riconosceva 18 mesi di pratica professionale solamente a chi avesse iniziato la pratica successivamente al 24 gennaio 2012, venne quindi esclusa la retroattività per coloro che a tale data avevano già iniziato la pratica professionale.  Un parere che, pur non avendo forza di legge, venne avvallato dagli ordini professionali. Come conseguenza, nei primi sei mesi dell’anno, una folta platea di tirocinanti “arbitraggisti”, utilizzò un vizio normativo per sfruttare a proprio vantaggio l’abbassamento a 18 mesi della pratica professionale: la cancellazione e la successiva re-iscrizione dei praticanti che avevano già iniziato la pratica professionale precedentemente al 24 gennaio 2012.
La speranza si riaccende il 4 luglio 2012, con una circolare del Ministero della Giustizia viene fatta finalmente luce sull’interpretazione dell'art 9, comma 6, del d.l. 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012 n. 27: “la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi, la norma si applica immediatamente anche ai casi di tirocinio iniziati precedentemente tale data”.

A questo punto, per gli ordini professionali inizierà una terza fase, dovranno attivarsi per l’adeguamento delle attività formative dedicate ai tirocinanti e al rilascio dei certificati di compiuto tirocinio a coloro che hanno maturato i 18 mesi di pratica professionale.
LS

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