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mercoledì 28 gennaio 2015

Regime dei minimi 2015: cambiamenti in vista per i nuovi tassati al 15%

Nuove novità in arrivo per il neo-nato regime di tassazione forfetaria al 15%. Rispetto ai c.d. ex-minimi si è registrato un inasprimento della pressione fiscale soprattutto per i professionisti. La contribuzione di questi dal 1° gennaio è passata dal 5 al 15% con l’aggravante di una determinazione dei costi in maniera forfetaria (indipendentemente dalla loro effettiva sussistenza), con coefficienti di redditività (al pari di ricavi – costi) dal 40 all’86%. Il fenomeno dell’apertura delle partite iva “low cost” registratosi nei mesi di novembre e dicembre 2014, nonché le numerose polemiche a tutto svantaggio dei nuovi contribuenti, hanno portato il legislatore a ritornare sui propri passi. Il sottosegretario all’economia Luigi Casera ha annunciato che nel per il Consiglio dei Ministri del 20 febbraio verrà utilizzata la delega fiscale con l’obiettivo di apportare significativi cambiamenti al regime in corso.


La misura su cui si concentrerà prevalentemente la delega fiscale riguarderà l’imposta sostitutiva al 15%, e, soprattutto, la modifica delle soglie di ricavi e compensi, che penalizzano in particolar modo proprio i professionisti che vedono dimezzato il limite (da 30mila a 15mila euro) rispetto all'anno e al regime precedente.

Il vero problema a questo punto riguarda tutti i soggetti che hanno iniziato l’attività al 1°gennaio 2015. Per questi, data la complessità dell’IVA in quanto tributo a liquidazione periodica, essa impatta in modo immediato sull’attività del contribuente. Un cambiamento delle regole in corso d’opera rischia di diventare un caos per professionisti e imprenditori che, scegliendo il regime ordinario al 1° gennaio (per mancanza dei requisiti) si ritroverebbero, a parità di condizioni, ad avere concorrenti con un regime di tassazione più agevolato. Gli “sfortunati” imprenditori di gennaio e febbraio sarebbero quindi costretti a mantenere un regime di “svantaggio” fino al 31/12/2015. Un caos del genere quindi rischia di ottenere un effetto boomerang. Chi è intenzionato ad aprire partita IVA per il momento starà a guardare alla finestra, una situazione che in un momento di crisi corre il rischio di disincentivare quei pochi imprenditori potenziali a entrare nel mercato.


LS

giovedì 11 dicembre 2014

Regime forfetario al 15% dal 2015

Davvero conviene? E’ possibile un risparmio fiscale rispetto al regime ordinario?

1° gennaio 2015: “Una data importante per gli imprenditori, persone fisiche, che si accingono a esercitare/esercitano attività d’impresa”. Una delle novità più rilevanti della legge di stabilità 2015 riguarda l’introduzione di un nuovo regime fiscale semplificato, meglio conosciuto come “forfetario 2015”. Esso garantirà ai nuovi e vecchi imprenditori una “flat tax” del 15% da applicarsi su specifici coefficienti di redditività del settore. Per essere ammessi al nuovo regime forfetario non è necessaria alcuna comunicazione, i contribuenti che rispettano requisiti soggettivi ben identificati dalla normativa possono accedervi automaticamente per “atti concludenti”.

Limite ricavi/compensi
€ 15.000 – € 40.000 in base all'attività svolta
Limite beni strumentali
€ 20.000 al 31/12 di ciascun anno
Limite costo del lavoro
€ 5.000 annui
Possibilità di cessioni all’estero – EXPORT
SI
Applicazione IVA su ricavi/compensi
NO
Detrazione IVA su acquisti
NO
Ritenute d’acconto subite
NO
Ritenute d’acconto effettuate
NO
Determinazione del reddito
Forfetaria al 15%
Deducibilità contributi
SI
Studi di settore
NO
Comunicazione Black list
NO
Nuove attività – solo i primi 3 anni
Tassazione effettiva al 5%

Una novità di rilievo riguarda anche i contributi previdenziali INPS, per i soli contribuenti esercenti attività d’impresa con il regime forfetario potranno, in via opzionale, essere calcolati non sul reddito minimale (cd. IVS fissi) bensì su sulla base del reddito effettivo.
L’impresa che oggi opera in regime fiscale ordinario, considerando tutte le incombenze quali IVA, IRAP studi di settore, ecc., potrebbe trarre dei notevoli benefici nel passaggio al regime forfetario. Il calcolatore automatico predisposto ad hoc può rilevare le differenze in termini di costo tra i due regimi fiscali.

       


Funzionamento:
 
 - attivare la funzione modifica nel browser;

- inserire solo 5 dati nella prima tabella


     

      



     Nota: per una maggiore semplificazione le uniche variabili non considerate nel regime di contabilità ordinario sono gli studi di settore, l’addizionale IRPEF comunale e regionale e l’IRAP. Rispetto al dato che emerge è consigliabile, nel solo regime ordinario, applicare una maggiorazione del 2,5% sulla tassazione netta. 





venerdì 19 aprile 2013

Cancellazione delle società dal Registro delle Imprese, gli effetti sui debiti e crediti pendenti


L’art. 2495 del C.C. afferma che: in seguito alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese da parte dei liquidatori, ferma restando l’estinzione della società, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti (entro un anno dall’atto di cancellazione) nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro.
Dall’art. 2495 del C.C., in accordo ad una consolidata prassi interpretativa, si desume che la società è estinta in seguito alla cancellazione dal Registro delle Imprese, anche in caso di esistenza di residui rapporti giuridici pendenti di tipo attivo e passivo.
La Corte di Cassazione in una recente sentenza a sezioni unite del 12 marzo 2013, insieme ad altre due sentenze gemelle, le n. 6071 e 6072, approfondisce con estremo dettaglio il rapporto tra società nonché ex soci, e i rapporti attivi/passivi pendenti in seguito alla cancellazione:

  • i debiti residui si trasferiscono agli ex soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno limitatamente responsabili per i debiti sociali (es. soci accomandatari di una SAS o SAPA;
  • si trasferiscono del pari agli ex soci, in comunione indivisa, i diritti ed i beni (ma non anche le mere pretese, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi) non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta. Inoltre, la cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese impedisce, a partire dal momento della sua estinzione, che essa possa agire o essere convenuta in giudizio.

La Cassazione in pratica vuole affermare il principio successorio dei rapporti giuridici pendenti, nel momento in cui chi interessato, riesca a provare la continuità dell’attività successivamente alla cancellazione dal R.I. Questo significa che, per quanto ad esempio concerne i debiti, gli ex soci subentreranno nel lato passivo dei residui rapporti obbligatori, ferma restando la possibilità di opporre ai creditori il limite di responsabilità individuato dall’art. 2495 cc (per le società di capitali) e dall’art. 2324 cc (per le società di persone). Relativamente ai rapporti attivi (es. crediti, disponibilità liquide e patrimoniali, ecc.), il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o quei diritti, comporta soltanto che, cancellata la società, s’instauri fra gli ex soci una comunione indivisa, con quote di comproprietà corrispondenti alle partecipazioni che i medesimi avevano nella società estinta.

LS

mercoledì 13 marzo 2013

RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI


Una delle più rilevanti problematiche connesse al trasferimento di diritti di proprietà su terreni e partecipazioni è costituito dalla plusvalenza di cessione applicata sul valore finale di vendita rispetto a quello di acquisto. Accade per esempio che, di fronte all'acquisto un terreno per € 100.000 e la rispettiva vendita entro 5 anni per € 150.000, comporti ai sensi dell'art. 67 del TUIR la presenza di una plusvalenza di cessione  pari a € 50.000, essa diviene  classificabile come “redditi diversi”. Quest'ultimo importo concorrerà a formare il reddito tassabile in capo al soggetto cedente.
Una valida alternativa al regime impositivo su esposto può essere l’adozione del sistema della rivalutazione e l'applicazione di un'imposta sostitutiva. L'art. 1, co, 473, L. 228/2012 (meglio conosciuta come legge di stabilità 2013) ha reintrodotto la possibilità di poter beneficiare della rideterminazione del valore d'acquisto di terreni e partecipazioni. Rivalutare significa poter beneficiare di una riduzione di tassazione in seguito alla cessione delle suddette categorie di proprietà entro un arco temporale pari ad anni 5.

A chi si applica
Persone fisiche, associazioni, e enti non commerciali possessori di terreni edificabili e agricoli nonché di partecipazioni qualificate e non qualificate

Oggetto di rivalutazione

ñ  terreni edificabili ed i terreni con destinazione agricola posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
ñ  partecipazioni in società non quotate possedute a titolo di proprietà ed usufrutto.

La rivalutazione dovrà essere compiuta da un esperto (tecnico) con comprovata qualifica per l'attività in oggetto. In pratica Dottori Commercialisti per le perizie di stima delle partecipazioni, e Dottori Agronomi, Architetti, Geometri per le valutazioni inerenti i terreni agricoli e edificabili.

Imposta sostitutiva
Pari al 4% sul valore periziato dei terreni e delle partecipazioni qualificate e del 2% delle partecipazioni non qualificate.

Esempio

Il signor Tizio ha un reddito medio annuo pari a € 60.000. Nel 2013 decide di vendere al Sig. Caio per € 150.000 un terreno edificabile acquistato nel 2010 per € 100.000.
Per ragioni pratiche nei due esempi che seguono sono stati omessi i costi delle eventuali imposte ipotecarie, catastali e di registro.

Il Sig. Tizio potrà valutare due alternative impositive ai fini della cessione del proprio terreno

SOLUZIONE A

Cessione a titolo ordinario e attribuzione di una plusvalenza di € 50.000 (Vendita € 150.000 – Acquisto € 100.000) che si andrà ad aggiunge reddito medio annuo dichiarato di € 60.000.
La cessione avrà un costo in termini impositivi pari a:

                        € 19.270  (imposte dovute sul reddito medio annuo di € 60.000)
            +          € 21.200  (imposte dovute sulla plusvalenza di € 50.000 derivante dalla cessione)
       -------------------------------
=          € 40.470 TASSAZIONE COMPLESSIVA PER L'ANNO 2013 a fronte di un reddito     
   dichiarato pari a € 110.000 (€ 60.000 + € 50.000)

SOLUZIONE B

Cessione successiva alla rivalutazione con pagamento dell’imposta sostitutiva

Un perito nominato dal signor Tizio valuta al 01.01.2013 il terreno in oggetto € 150.000.  il Sig. Tizio in data 01.02.2013 provvede al versamento dell’imposta sostitutiva del 4% sul valore complessivo di valutazione, in F24 con il codice tributo 8056 versa € 6.000 (4% di € 150.000). Nello stesso anno vende il terreno al Sig. Caio per € 150.000.
In termini fiscali post rivalutazione l’operazione risulta neutra in quanto il valore di cessione risulta uguale a quello rivalutato. A parità di condizioni rispetto alla soluzione A (uguale reddito medio annuo e prezzo di vendita del terreno), la rivalutazione comporta un indubbio vantaggio in termini di minori imposte corrisposte all’erario:

                        € 19.270  (imposte dovute sul reddito medio annuo di € 60.000)
            +          €   6.000  (imposta sostitutiva 4% sulla rivalutazione del terreno )
            -----------------------------
€ 25.270  TASSAZIONE COMPLESSIVA PER L'ANNO 2013 a fronte di un reddito 
    dichiarato pari a € 60.000 e una rivalutazione di € 150.000

VANTAGGIO FISCALE SOLUZIONE B = € 40.470 (SOLUZIONE A) - € 25.270 (SOLUZIONE B) = € 15.200



LS

martedì 22 gennaio 2013

Regione Puglia: 25.000 € per le imprese del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande


Sei milioni e mezzo di euro per permette ai piccoli commercianti pugliesi di migliorare la propria attività o per aiutarli ad aprirne una nuova. Queste le finalità del bando predisposto dal servizio Attività economiche e Consumatori della Regione Puglia al fine di sostenere e risollevare dalla crisi il mondo del piccolo commercio. In modo particolare, l’intervento si rivolge ai piccoli commercianti dei centri storici e delle vie cittadine tradizionalmente ricche di negozi, ma anche alle edicole, ai piccoli ristoranti, alle pizzerie, ai bar, alle associazioni tra commercianti di una stessa via o di una stessa strada, ai consorzi costituiti tra imprese di commercio al dettaglio o tra commercianti dei mercati rionali. Il Bando, dunque, offre la possibilità di ampliare l’attività, di dotarla di strumentazioni nuove, di sistemi di sicurezza innovativi, di acquisire servizi, studi e progetti, di affrontare le spese per programmi a tutela dell’ambiente e delle risorse naturali. In pratica sarà possibile ammodernare, ampliare, ristrutturare e trasferire la propria attività, ma anche aprirne una ex novo preferibilmente in centri storici o a vocazione commerciale, con la condizione che l’esercizio non sia più grande di 250 mq.
Nello specifico, il Bando prevede che ogni commerciante potrà avere a propria disposizione fino a 25mila euro a fondo perduto, mentre per le associazioni di via o di strada la somma raddoppia a 50mila. In sostanza, per un investimento di circa 36mila euro, il commerciante ne riceverà 25mila dalla Regione. Inoltre, per la prima volta l’agevolazione è rivolta esclusivamente agli esercizi commerciali cosiddetti di vicinato, quindi piccoli e con sede nei centri storici e nelle zone della città a vocazione commerciale. Ma non è tutto. Per la prima volta l’attività commerciale può essere anche esclusivamente on-line, perché viene agevolato l’e-commerce; per la prima volta in un bando destinato al commercio l’accesso è esclusivamente telematico e richiede il possesso della pec e della firma digitale sia per il commerciante che per i suoi fornitori. Secondo le previsioni della Regione Puglia potranno essere agevolati almeno 223 piccoli esercizi e 120 imprese associate per un totale di 343 esercizi, considerando che tutti chiedano il massimo contributo, cioè 25mila euro. Per accedere occorre seguire la procedura telematica indicata sul portale www.sistema.puglia.it nella sezione ‘Bandi in corso’.

Il bando in sintesi

Iniziative Agevolabili

Nuovo impianto, ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e trasferimento.
Entità del finanziamento:
  • 25.000,00 € per le PMI del commercio, pari al 70% delle spese ammesse a fondo perduto (cofinanziamento del 30%). Finanziabili circa 223 progetti in tutta la Puglia.
  • 50.000,00 € per le associazioni di via o strada, pari al 70% delle spese ammesse a fondo perduto(cofinanziamento del 30%). Finanziabili circa 20 progetti in tutta la Puglia.

 Soggetti Beneficiari
  • esercizi di vicinato come classificati dall'art. 5 comma 3 lett. a) della L.R. 11/03 (superficie commerciale <250 mq);
  • pubblici esercizi che svolgono attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande autorizzati ai sensi della Legge 287/1991;
  • titolari di autorizzazione per punti vendita esclusivi di giornali e riviste rilasciata ai sensi della L. 416/81 e D. L.vo 170/2001;
  • le Associazioni di via o di strada e consorzi costituiti tra imprese che esercitano l'attività commerciale al dettaglio nelle forme di cui ai precedenti punti a), b), c), e tra commercianti su aree pubbliche operanti nei mercati ed in possesso di autorizzazione su posteggio di cui all'articolo 5 della LR. 18/2001.


La domanda di contributo può essere presentata a partire dalle ore 12.00 del 4 marzo 2013 ed entro le ore 12.00 del 4 aprile 2013.

A parità di ordine cronologico di arrivo, avranno la precedenza:
  • interventi realizzati nei centri storici;
  • imprese a prevalente gestione femminile;
  • progetto di e-commerce;
  • progetto che contribuisce alla diffusione dell’innovazione tecnologica e dei sistemi di sicurezza;
  • progetto che contribuisce alla tutela dell’ambiente e delle risorse naturali.


<<<>>> Stiamo raccogliendo le pratiche di adesione per usufruire dell’agevolazione. Per chi fosse interessato garantiamo l’invio per tempo della domanda di ammissione a finanziamento e tutte le procedure eventuali. I ristretti tempi di lavoro e la notevole mole di dati da elaborare ci costringono ad accettare le sottoscrizioni pervenute entro il 25 Febbraio 2013. Contatti e info: capital.commerciale@gmail.com

sabato 20 ottobre 2012

Responsabilità solidale negli appalti. Le novità del DL 83/2012


Con la Circolare 08/10/2012, n. 40, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nell’art. 13-ter del D.L. 83/2012, Decreto Crescita, che hanno modificato, a decorrere dal 12/08/2012, la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi.


Il DL 83/2012 cd. "Decreto crescita" dispone la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, qualora quest'ultimo non provveda al versamento:
  • delle ritenute Irpef dipendenti
  • dell’IVA

riferite alle prestazioni fornite nell’ambito dell’appalto.
La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica (acquisendo idonea documentazione) che gli adempimenti sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. Il committente non risulta solidalmente responsabile, ma ha dei doveri di controllo; è infatti prevista una sanzione da €. 5.000 a €. 200.000 qualora proceda al pagamento del corrispettivo senza la verifica del corretto adempimento degli obblighi sia dell'appaltatore che dei subappaltatori.
Oggetto della disposizione:
i contratti "di appalto" (ivi inclusi i contratti di "subappalto") in generale, estendendosi dunque la fornitura di opere e servizi (ivi inclusa la mera fornitura di beni "complessi"personalizzati su richiesta del committente).
I contratti devono essere "conclusi" (i soggetti):
  • nell'ambito dell'attività impresa (N.B.: sono dunque esclusi i committenti privati)
  • da soggetti IRES (art. 73 Tuir) o dallo Stato o Enti pubblici (art. 74 Tuir)

Parti del contratto - la norma:
  • non si applica ai contratti conclusi tra soggetti Irpef (ditte individuali/società di persone)
  • fa riferimento ai contratti "conclusi" da soggetti IRES, senza definire la qualità contrattuale della parte; pertanto si ritiene debba trovare applicazione indipendentemente dalla posizione contrattuale della società di capitale; a titolo di esempio:
    1. si applica tra committente Srl e appaltatore Snc (o viceversa) e tra appaltatore Snc e subappaltatore Srl (o viceversa);
    2. non si applica tra la committente Snc e appaltatore ditta individuale (o viceversa) e così via.


In sintesi, l'art. 13-ter del D.L. n. 83/2012, in vigore dal 12 agosto, stabilisce che:
  • i soggetti responsabili in solido siano l’appaltatore e il subappaltatore (e non più, quindi, anche il committente);
  • tale responsabilità riguardi, oltre alle ritenute sul lavoro dipendente, la sola IVA dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto;
  • non operi la limitazione temporale della responsabilità (fissata dal testo originario in due anni dalla cessazione dell’appalto);
  • la responsabilità solidale dell’appaltatore viene meno se questi, prima del pagamento del corrispettivo, verifica il corretto adempimento degli obblighi in capo al subappaltatore;
  • l’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore;
  • il  pagamento  del  corrispettivo,  dovuto  dal  committente  all’appaltatore,  è  subordinato all’esibizione della documentazione che attesti il corretto adempimento dei predetti obblighi da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, a pena di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000.
  • è  prevista la  possibilità  per  il  committente  di  sospendere il  pagamento del corrispettivo fino all’esibizione dei predetti documenti,
  • la disciplina si applica ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che operano nell’ambito di attività rilevanti a fini IVA e dai soggetti IRES, mentre sono escluse le stazioni appaltanti pubbliche (e i soggetti di cui all’art.3, co.33, del D.Lgs.163/2006);
RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI
dopo le modifiche introdotte dall'art. 13-ter DL 83/2012 Soggetto Azione Effetti dell'inadempienza
Soggetto
Azione
Effetti dell'inadempienza
Committente
Provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore, previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che, gli adempimenti relativi agli obblighi tributari sono stati correttamente eseguiti dal medesimo appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. In caso contrario può non procedere al pagamento
Se procede ugualmente al pagamento, senza acquisire la documentazione, opera la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000.Non opera la responsabilità solidale
Appaltatore
Verifica, prima del pagamento del corrispettivo, il corretto adempimento degli obblighi del subappaltatore, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, in relazione al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto
Opera la responsabilità solidale con il/i subappaltatore/i per gli omessi versamenti di questi, oltre a non ricevere i pagamenti a saldo dal committente.
Subappaltatore
Deve fornire documentazione dei versamenti all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto
Opera la responsabilità solidale. Mancato pagamento delle prestazioni e forniture da parte dell'appaltatore.



L.S.

martedì 11 settembre 2012

La cessione di quote nella Srls


Stando alle prime interpretazioni normative delle camere di commercio, la cessione/trasferimento di quote della S.r.l.s. è di competenza dei notai e non dei commercialisti. Il presupposto alla base di tale chiarimento va ricercato nella verifica dell'età anagrafica di ciascun componente della società (inferiore ai 35 anni). Pertanto, solamente la categoria del notariato è in grado di poter legalmente intraprendere tale accertamento. A supporto di tale tesi, vi è la natura dell'atto costitutivo standard, stabilito per questo tipo di società in base all'articolo 2463 bis c.c, che premette l’immodificabilità dello stesso salvo alcuni elementi in termini di personalizzazione. È chiaro quindi che in caso di cessione di quote da parte di un soggetto under 35 verso un altro over 35, il notaio in sede di controllo anagrafico delle parti disporrà l'impossibilità di trascrizione di suddetto atto.
I dubbi principali per la società a responsabilità limitata semplificata, vertono quindi su una serie di atti che sono destinati a verificarsi lungo il percorso di vita societaria. Per esempio, cosa accadrebbe in caso di superamento del 35º anno di età da parte di uno dei soci o del socio unico? In base all'interpretazione normativa tale ipotesi si aprirebbero una serie di scenari possibili: la modifica dell'atto costitutivo da S.r.l.s a S.r.l, oppure la cessione della quota del socio over 35 ad un nuovo socio under 35, ancora la trasformazione da S.r.l.s a S.r.l.c.r (S.r.l. a capitale ridotto anche per over 35), in soluzione estrema la liquidazione della società.
Un altro elemento fondamentale inerente la S.r.l.s. riguarda la funzione della capitale sociale (minimo 1 euro) come forma di garanzia (in termini di responsabilità limitata) dei soci. Ricordando inoltre che, a differenza della S.r.l. normale il capitale sociale della S.r.l.s. deve essere interamente versato al momento della costituzione e sono possibili solo conferimenti in denaro. Infine, a chi pensasse di essere agevolato dalla consentita sottocapitalizzazione della società (sino a 1 euro), che la disciplina della srls non deroga alla disciplina ordinaria in tema di riduzione per perdite del capitale e conseguente scioglimento della società.

LS

martedì 28 agosto 2012

S.r.l. semplificata. Dal 29 agosto lo start-up dei notai


Da domani 29 agosto i notai potranno presentare presso il Registro delle Imprese atti costitutivi di s.r.l in forma semplificata. Il Ministero della Giustizia, lo scorso 23 giugno, con il decreto n. 138, ha predisposto il modello di statuto da adottarsi per le società in questione. Si tratta di un insieme di regole standard, semplificate il più possibile rispetto a una " Srl classica", esse hanno come caratteristica principale la standardizzazione della forma di elaborazione dell'atto. In base alle disposizioni del legislatore, la forma basica dello statuto potrà essere implementata (con alcune eccezioni), nei caratteri e nella forma esclusivamente prevista per la società a responsabilità limitata semplificata. A titolo d'esempio, si consideri la possibilità di meglio adattare le prerogative dei soci in termini di trasferimento delle quote. In questo caso, infatti, è possibile attingere alle regole previste dalla normale Srl (per il trasferimento delle partecipazioni, art. 2469 comma 1, c.c.), ad implementazione dello statuto semplificato. La normativa, in merito all'applicazione o meno di ulteriori elementi "personalizzanti" è ben chiara: in mancanza di specifici riferimenti a elementi tipici della Srl  oppure estranei, si considererà valido lo schema standard di statuto della Srl semplificata.
Le novità principali alla base della nuova disciplina societaria, sono state elaborate al fine di rendere di maggiore attrattività l'aggregazione sociale in forme imprenditoriali soprattutto per i giovani, pertanto, gli elementi che contraddistinguono fortemente la Srl semplificata sono: semplicità e economicità nella costituzione.
Rispetto ad una Srl classica, le novità più rilevanti per la Srl semplificata sono:
  1. età dei/del soci/o: non superiore al 35º anno d'età, la verifica formale è affidata al notaio;
  2. capitale sociale: può variare da un minimo di 1 euro a massimo 9.999,99 euro. Dovrà essere interamente versato al momento della costituzione;
  3. denominazione sociale: oltre al nome della società dovrà seguire la dicitura "società a responsabilità limitata semplificata" e le specifiche sedi (principali e secondarie) dei comuni dove è svolta l'attività;
  4. cessione di quote: coerentemente alle disposizioni anagrafiche della costituzione, è vietata la cessione di quote a soggetti che non abbiano i requisiti di età stabiliti per la Srl semplificata;
  5. amministrazione e gestione: la società può nominare uno o più amministratori a patto che questi siano soci della stessa società;
  6. assemblea: se si prevede di affidare le decisioni all'organo assembleare, questo dovrà essere presieduto dall'amministratore/i o presidente unico della società.

Oltre alla riduzione del capitale sociale minimo di costituzione, sono previsti una serie di vantaggi economici in sede di nascita della Srl semplificata. Nello specifico, si ha esenzione di:
  • diritti di segreteria per la comunicazione unica al registro delle imprese;
  • imposta di bollo;
  • oneri notarili di base (non si esclude l'applicazione di costi di natura accessoria).

LS

lunedì 13 agosto 2012

Ipoteca iscritta anche in caso di sospensione della cartella esattoriale


L’ipoteca del concessionario resiste anche alla sospensione dell’esecutività della cartella di pagamento eventualmente accordata dal giudice tributario. O meglio, il provvedimento di sospensione della cartella esattoriale non è di ostacolo all’iscrizione ipotecaria. Lo snodo cruciale del problema è il rapporto tra l’ipoteca, disciplinata dagli articoli 2808 e seguenti del codice civile, e quella di cui all’articolo 77 dpr 602, del 1973. La prima «attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione». La seconda invece ha diversa natura. Il disposto di cui all’articolo 77, comma 2, dpr 602/73 prevede che se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il 5% del valore dell’immobile da sottoporre a espropriazione, l’agente della riscossione, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. In questo caso, l’iscrizione ipotecaria non ha natura esecutiva, ma di garanzia reale e rientra tra le facoltà dell’agente della riscossione. L’eccepita sospensione dell’esecutorietà dell’atto per il quale è stata eseguita l’iscrizione ipotecaria, non ha alcuna ripercussione La sospensione dell’esecuzione non inficia, comunque, gli atti esecutivi precedentemente posti in essere, inibendo esclusivamente la prosecuzione della procedura. Peraltro, sempre in tema di contenzioso, l’articolo 19, comma 1, lettera e-bis), del dlgs 546/1992, prevede l’impugnabilità dell’iscrizione di ipoteca, ma non della comunicazione dell’iscrizione. Questa, infatti, non viene notificata, ma solo comunicata ex articolo 6 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e articolo 21-bis della legge 241/1990 (sul procedimento amministrativo). Ne consegue che la comunicazione ha l’esclusivo scopo di rendere edotto il contribuente della garanzia reale attuata dall’agente della riscossione, scopo che si ritiene conseguito con la comunicazione dell’avvenuta iscrizione, dei titoli esecutivi che la giustificano, degli immobili colpiti, dell’importo iscritto, delle modalità di impugnazione dell’iscrizione avanti la Commissione tributaria competente.

venerdì 10 agosto 2012

Le opzioni come strategia di market holding

Nei mercati azionari, così come in tutti mercati dei derivati, esistono innumerevoli sistemi di negoziazione che hanno come obiettivo finale quello di creare un ritorno economico tra le parti interessate. Una strategia di negoziazione (trading) abbastanza comune agli operatori del settore è lo scalping. Lo scalping si basa sull'acquisto ad un prezzo bid e la vendita ad un prezzo ask in un frame temporale brevissimo. In questo modo, accade che analizzando ogni singola operazione i profitti per ogni singolo trader potrebbero essere molto piccoli, però, se estendiamo questa concezione ad un numero multiplo di operazioni con successo giornaliere, è chiaro che ci dobbiamo aspettare profitti significativi. Una strategia di scalping in ogni modo richiede mercati particolarmente liquidi, se consideriamo il mercato petrolifero e quindi tutti prodotti ad esso correlati possiamo ben pensare che il vincolo della liquidità viene pienamente rispettato. Una strategia alternativa di trading, considera la speculazione direzionale in base ai movimenti previsti del contratto sottostante. Se uno speculatore riesce ad anticipare correttamente le direzioni del mercato, prendendo una corretta posizione, questo può aspettarsi dei profitti. Ma, anche quando i mercati si muovono nella direzione prevista, investire con le stesse regole per esempio in opzioni può essere non necessariamente profittevole. Esistono innumerevoli forze che interagendo tra di loro possono influenzare il prezzo di un'opzione oppure di un futures. Se, la sola analisi di un trader si basa sul movimento direzionale, sarà sicuramente coveniente prendere una posizione sull'attività sottostante piuttosto di utilizzare strumenti derivati. È bene a questo punto ricordare che la maggior parte dei trader che operano all'interno di compagnie quali hedge fund, banche d’investimento e market making, utilizzano strategie di spread trading. Dato che le opzioni sono valutate in base alla legge della probabilità dato che la legge della probabilità può avere un risultato positivo in un'estensione temporale troppo lunga, operare in opzioni comporta spesso mantenere posizioni per periodi di tempo molto lunghi. Sfortunatamente, andare oltre periodi di attesa brevi, comporta assumersi il rischio che  causa di cambiamento delle condizioni di mercato facendo si che il derivato assuma prezzi tali da compromettere profitti inizialmente stimati. Infatti, oltre il breve periodo non vi sono garanzie che un'opzione reagisca proporzionalmente all'attività sottostante e quindi considerando il prezzo teorico. Una strategia di spread trading consente agli operatori di trarre profitti (arbitraggi) nel momento in cui le opzioni non incorporino il "giusto prezzo", in questo modo, sono in grado di ridurre l'effetto negativo dato dal cambiamento repentino delle condizioni di mercato garantendosi quindi un buon margine di sicurezza nel portare a maturazione una opzione.

LS

giovedì 9 agosto 2012

LIE – Lista italiani lavoratori all’estero. Dal 15 settembre le istanze anche on line


La procedura si rivolge sia alle aziende, che devono presentare le richieste di autorizzazione per l’invio di lavoratori italiani (o comunitari) in paesi extra Ue per attività di lavoro; e sia i cittadini, italiani e comunitari, che desiderano intraprendere esperienze di lavoro in paesi extra Ue, i quali a tal fine devono iscriversi nella Lista e ottenere il preventivo nullaosta al lavoro. Il sistema Lie, inoltre, interessa anche lo stesso ministero del lavoro, che gestisce i dati della lista, e il ministero degli affari esteri, che è chiamato a esprimere un parere preventivo sui dati di sicurezza nei paesi extra d’invio dei lavoratori.
Dal 15 settembre, le istanze andranno presentate dal sistema telematico «Lie» (lista degli italiani che intendono lavorare all’estero) presente sul portale internet Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) del ministero del lavoro. Fino al 31 gennaio 2013, tuttavia, le domande si potranno presentare anche su carta. Lo spiega il ministero del lavoro nella nota protocollo n. 11377/2012.
La novità interessa la procedura di autorizzazione al lavoro all’estero, per la quale è stato sviluppato il nuovo sistema informativo Lie.
Attualmente le domande per il rilascio del nulla osta vanno presentate al ministero del lavoro e una copia è spedita alla direzione regionale del lavoro competente in base alla sede del richiedente. L’autorizzazione è rilasciata entro 75 giorni (90 giorni se presentata dall’estero). Con la recente nota, il ministero comunica la de materializzazione dell’intero procedimento che viene trasferito su un sistema informativo, operativo a partire dal 15 settembre con un periodo sperimentale fino al 31 gennaio 2013. Durante questo periodo verranno accettate anche le richieste in modalità cartacea. Al termine, ossia dal 1° febbraio 2013, tutte le richieste andranno presentate esclusivamente per via telematica.

mercoledì 8 agosto 2012

Carcere per l'imprenditore che dispone stipendi inferiori al netto in busta


Un problema particolarmente sentito nel nostro paese, soprattutto nel sud Italia, riguarda la cattiva consuetudine di elargire uno stipendio ai dipendenti privati inferiore rispetto a quanto riportato in busta paga. È la condizione tipica nella quale si ritrovano migliaia di persone che, costrette a subire condizioni lavorative sfavorevoli, accettano di malgrado un trattamento economico iniquo. Lo svantaggio principale sottostante questo tipo di pratica è la disparità fiscale in capo al dipendente che accetta tale costrizione rispetto al lavoratore che percepisce uno stipendio in linea al cedolino. In pratica, il primo, non solo dovrà accontentarsi di una retribuzione inferiore, ma si ritroverà costretto a pagare imposte (sottoforma di trattenute) su emolumenti mai percepiti. Dall’altra parte invece, l’imprenditore disonesto, oltre a garantirsi un vantaggio competitivo dato dall’imputazione a costi della produzione di oneri mai sostenuti, potrà utilizzare questo sistema come prassi di ribasso generalizzato delle retribuzioni.
Con la sentenza 31535/12, pubblicata il 3 agosto dalla seconda sezione penale della Cassazione: l’imprenditore che impone ai suoi dipendenti stipendi più bassi di quelli che risultano dai cedolini dovrà rispondere del reato di estorsione con pene che vanno dall’ammenda al carcere. Alla base della sentenza in oggetto vi è la legittimità dell’imputazione a reato di estorsione, quest’ultimo pertanto, si prefigura come quella condotta del datore di lavoro che, di fronte alla legittima aspettativa di assunzione da parte del lavoratore, costringe l’aspirante dipendente ad accettare condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi. Lo stesso vale per il datore che, nell’imporre le pratiche illegali si approfitti delle condizioni del mercato del lavoro, dove l’offerta prevale sulla domanda.
Un passo sicuramente importante della giurisprudenza volto a contrastare il fenomeno. Il problema però potrà essere seriamente contrastato nel momento in cui, in seguito alla denuncia del dipendente di paga non conforme, si attivino quegli strumenti legislativi atti alla sua tutela.

LS

martedì 7 agosto 2012

Guerre e prezzo del petrolio. Due fenomeni correlati?


Si potrebbe pensare che i conflitti bellici che hanno interessato e che tutt'oggi interessano il Medioriente siano i diretti responsabili delle variazioni del prezzo del petrolio. Purtroppo questa correlazione risulta essere ben più lontana dalla realtà. Una più probabile relazione, forse, potrebbe essere verificata dal fatto che lo scoppio di una guerra comporti la riduzione se non l'interruzione della produzione che a sua volta si riflette in una contrazione dell'offerta e che quindi potrebbe avere come conseguenza forti variazioni dei prezzi. Una visione più accurata del fenomeno porta a considerare come in risposta di una guerra o quanto meno di una minaccia di conflitto nel Medioriente, c’è un aumento della domanda “precauzionale” di petrolio (nel dubbio si tende ad accumulare), la quale a sua volta, porterà ad un aumento del prezzo del petrolio. Tutto ciò è sensibilmente verificabile quando l'offerta di greggio risulta inelastica al pari di quando i produttori attraverso fasi di inefficienza produttiva. In quest'ultima interpretazione, la guerra muove la domanda di petrolio invece che l'offerta. Si ha quindi uno spostamento della curva della domanda poiché i consumatori di petrolio cominciano ad accumulare scorte quando avvertono la sensazione di un'imminente riduzione dell'offerta petrolifera. Questa seconda interpretazione potrebbe aiutarci a spiegare le diverse similitudini e differenze che si sono susseguite durante ogni conflitto bellico.
La più grande limitazione è constatabile dal fatto che grandi movimenti di prezzo sono la conseguenza di cambiamenti inosservabili e a volte di aspettative imprevedibili. Nell'analisi dei conflitti bellici riguardanti l'andamento dell'offerta e della domanda, dobbiamo considerare un ulteriore aspetto che a volte viene tristemente tralasciato: la diversa intensità di variazione dei prezzi che ogni conflitto bellico causa. Per esempio, analizzando i grafici precedenti (2 e 3), possiamo notare come nonostante i tagli di produzione avvenuti in seguito al conflitto Iran-Iraq del 1980 e la guerra del Kuwait 1990, gli effetti che si sono avuti in termini di shock di prezzo sono stati benché diversi: la guerra del Kuwait fece registrare uno shock dei prezzi molto più accentuato rispetto al conflitto Iran-Iraq. Curiosamente però Hamilton (2003) fece notare come nonostante la marcata differenza di prezzi registratasi, la differenza produttiva per ambedue i conflitti fu curiosamente simile: 7.2% e 8.8%.
Un ulteriore elemento che merita attenzione nell’analisi degli shock petroliferi del passato, è il coefficiente tempo di alcuni dei più grandi aumenti di prezzo che hanno visto una forte influenza politica. Per esempio, durante il 1979 l'aumento dei prezzi fu  costante per più di metà anno, questo infatti venne attribuito come conseguenza della Rivoluzione Iraniana (successivamente si assisterà all'entrata in guerra del paese contro l’Iraq 1980). Inoltre, pur non mettendo in dubbio il taglio produttivo di quel periodo come conseguenza della rivoluzione, non è chiaro come i tagli temporanei di produzione avvenuti dopo l'ottobre del 1978 possano essere correlati ad una rapida  escalation del prezzo del petrolio registratasi successivamente al maggio 1979.
Curiosamente è possibile notare come gli aumenti di prezzo del 1979-1980 siano completamente diversi da quelli che seguirono i conflitti del 1990; differenza dei picchi di prezzo raggiunti che si susseguirono nella fase post bellica. Non è chiaro anche il perché di una diversa reazione in termini di variazione di prezzo nonostante la natura degli shock fu identica e neanche un aumento dei prezzi successivo al ripristino delle esportazioni da parte dell’Iran.
L'evidenza pone in luce la mancanza di una correlazione perfetta tra i tagli di output causati dalle guerre e l'aumento del prezzo del petrolio. Invece, l'effetto dipende moltissimo dalla risposta degli altri produttori di petrolio (per esempio Arabia Saudita paese con la più alta capacità di accumulazione) e dalle condizioni della domanda sul mercato del greggio. Entrambe riflettono la condizione macroeconomica globale e quindi pongono in evidenza le eventuali paure dei consumatori in merito al futuro livello di output. Sebbene l'incertezza sul futuro andamento produttivo potrebbe far muove il prezzo di petrolio anche in assenza di fenomeni bellici probabili, un caso di particolare interesse potrebbe essere quello inerente alla guerra dell’Iraq nel 2003. Come si evince da grafico 2 la guerra irachena fu chiaramente anticipata in termini di variazione dei prezzi, questo caso è completamente diverso dagli altri conflitti registratisi in passato. Tutti gli aumenti di prezzo osservati potrebbero essere imputati ad una escalation di incertezza globale. Il confrontando dei dati relativi all'andamento dei prezzi nell'estate del 2002 (quando la possibilità di un nuovo conflitto iniziò ad essere oggetto di discussione) e i prezzi del greggio nel marzo 2003, fecero aumentare il livello di incertezza (a causa di una probabile escalation di conflitto) con variazioni di prezzo che oscillarono tra i 50 e 60 dollari al barile. Questo risulta essere approssimativamente lo stesso ammontare per il quale il prezzo registrò una discesa al termine della guerra.
 Sicuramente, un aumento della paura riguardante l'offerta futura di petrolio che interessa esclusivamente un paese potrebbe estendersi a macchia d'olio anche per i restanti paesi produttori del Medioriente. In particolar modo ogni paese interessato da effetti avversi sulla stabilità politica genererà conseguentemente un clima d’incertezza. Similmente, avversità quali per esempio gli attacchi dell'11 settembre 2001, la guerra in Afganistan, l'invasione del Libano da parte di Israele nel 1982 e i conseguenti scontri con la Siria o la questione riguardante la striscia di Gaza ed i suoi territori occupati hanno delle ripercussioni sulla stabilità politica su tutti i maggiori produttori di petrolio e di conseguenza, ogni evento, può determinare un cambiamento di aspettative sull'andamento del prezzo del greggio. A volte però nonostante questioni politiche rilevanti che abbiano come conseguenza un conflitto bellico non si verificano estreme variazioni dei prezzi, tutto questo porta confermare la nostra tesi in merito alla mancanza di correlazione perfetta tra eventi politici e paura di un'interruzione della produzione petrolifera. Mabro (1998) afferma che in assenza di rigidità della domanda del mercato petrolifero, incandescenze politiche sono  improbabili nello spostare la curva dei prezzi del petrolio.

LS

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